Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 28 pagine
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conformità al capoverso 6 si applicano, per analogia, le seguenti disposizioni sui progetti di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera: convalida del progetto (art. 6), verifica del rapporto di monitoraggio (art. 9) e modifiche essenziali (art. 11). Per le questioni risultanti dall’esecuzione, l’UFAM e l’UFE hanno pubblicato un comunicato10 quale raccomandazione.
Gli attestati sono rilasciati su richiesta, purché nei tre anni precedenti l’impresa abbia prodotto ogni anno almeno il 5 per cento in meno di emissioni effettive di CO2 rispetto al percorso di riduzione pattuito, e più precisamente di volta in volta in misura corrispondente alla differenza tra lo schema di riduzione prestabilito, ridotto del 5 per cento, e le emissioni di CO2 prodotte effettivamente nell’anno in esame (cpv. 1 lett. c e cpv. 2). Con questo modo di procedere si intende garantire che vengano attestate solo prestazioni di riduzione durature che si giustificano nell’attuazione di misure supplementari e che le imprese le rispettino nell’obiettivo di emissione integrato nell’accordo sugli obiettivi entro il 2020.
L’anno civile comprende ogni volta un accordo sugli obiettivi con obiettivo di riduzione, il 1° gennaio del primo anno vale quale inizio della realizzazione del progetto. Per il 2013 non viene rilasciato alcun attestato (cpv. 1). Se un progetto si avvale di contributi di incentivazione o supplementi statali, per il corrispondente effetto di riduzione non possono essere rilasciati attestati (cpv. 3). La quantità di attestati rilasciati si riduce in conseguenza della ripartizione degli effetti.
Nel capoverso 4 si stabilisce che sono rilasciati attestati l’ultima volta per il 2020. La durata dell’accordo sugli obiettivi con obiettivo di emissione è limitato al 2020, analogamente agli impegni di riduzione e si discosta così dalla durata del periodo di accreditamento (art. 8 e art. 8a).
Art. 12 Attestati per le imprese con impegno di riduzione
Il capoverso 1bis precisa che non sono rilasciati attestati a imprese con impegno di riduzione quando un progetto si avvale di contributi di incentivazione o supplementi statali. Contrariamente alle imprese di cui all’articolo 11a, per le quali nel caso di una promozione multipla ha luogo una ripartizione degli effetti, alle imprese esentate dalla tassa non sono computate riduzioni delle emissioni finanziate con gli incentivi finanziari previsti dal Programma Edifici o con gli obblighi di investire previsti nella legislazione in materia di energia (promozione di centrali elettriche a combustibili fossili, rimborso dei supplementi rete).
Le proposte di obiettivi e i rapporti di monitoraggio delle imprese con impegno di riduzione sono esaminati e sottoposti ad audit dall’UFAM, dall’UFE e dai revisori incaricati a tal fine. Non sono quindi necessarie né una convalida delle proposte di obiettivi, né una verifica dei rapporti di monitoraggio (cpv. 4).
Art. 13 Gestione e trasferimento degli attestati
In futuro gli attestati per riduzioni delle emissioni saranno rilasciati nel Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni. Gli attestati saranno gestiti esclusivamente nel Registro dello scambio di quote di emissioni. La documentazione inerente ai progetti (p. es. la descrizione del progetto, i rapporti di convalida e di verifica) viene gestita come finora in una banca dati interna dell’UFAM (cpv. 2). Ora il titolare di attestati può tenere un conto nel Registro dello scambio di quote di emissioni e prendere così visione in ogni momento dei dati relativi ai suoi attestati. Le transazioni non devono più essere notificate all’UFAM (l’attuale cpv. 2 è abrogato) bensì, secondo l’articolo 61, possono essere eseguite direttamente dal titolare del relativo conto o dalle persone autorizzate a tale scopo.
10 Ufficio federale dell’ambiente (ed.) 2013: CO2-Abgabebefreiung ohne Emissionshandel. Ein Modul der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur CO2-Verordnung. Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Umwelt- Vollzug Nr. 1316: 64 pagg. Disponibile solamente in tedesco e francese. 15/28 274/2006-01959/45/01/M474-1177