Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 28 pagine
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Disposizioni d’esecuzione per programmi
I progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera devono passare varie fasi procedurali per ridurre al minimo il rischio di prestazioni inappropriate. La convalida delle indicazioni sul progetto è, di massima, necessaria una sola volta all’inizio del progetto e deve garantire la portata delle ipotesi formulate, mentre le verifiche del monitoraggio sono eseguite ogni volta prima del rilascio degli attestati. Per ridurre i costi e l’onere amministrativo, nell’attuale prassi d’esecuzione è già possibile riunire progetti affini in gruppi di progetti e piani affini. L’affinità si riferisce alle dimensioni e alla complessità dei progetti e dei piani di un programma, alle tecnologie impiegate e alla portata delle attese riduzioni delle emissioni.
Queste forme di progetti alternative sono menzionate nel comunicato del luglio 2013 dell’UFAM «I progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera»4.
I progetti affini riuniti in gruppi di progetti sono esaminati congiuntamente nell’ambito di una convalida e di una verifica. Come per un singolo progetto, secondo l’articolo 7, prima di presentare una domanda per un gruppo di progetti vanno definiti con esattezza i limiti del sistema e la durata del progetto. Di conseguenza, non occorre disciplinare esplicitamente il gruppo di progetti nell’ordinanza sul CO2.
Per contro, i programmi sono inclusi nell’ordinanza sul CO2 (art. 5a), affinché emergano più chiaramente le loro caratteristiche specifiche:
• la convalida nei programmi: un programma comprende molteplici piani affini (art. 5a). Nella convalida di programmi sono esaminati di volta in volta non tutti i piani singolarmente, bensì soltanto la struttura dei programmi superiore e un singolo piano (art. 6 cpv. 4);
• il monitoraggio nei programmi: poiché i nuovi piani inclusi in un programma non sono convalidati singolarmente, dal rapporto di monitoraggio deve risultare che i requisiti dei piani sono soddisfatti (art. 9 cpv. 4);
• la verifica nei programmi: come già per la convalida, anche per la verifica si rinuncia a verificare ogni piano singolarmente. Poiché, per definizione, i piani devono essere uguali quanto alla tecnologia impiegata, alle loro dimensioni e alla prestazione di riduzione da attendersi, la verifica del rapporto di monitoraggio sul programma può avvenire a campione (art. 9 cpv. 4). Tuttavia, l’effetto deve essere verificato in una selezione rappresentativa dei piani. Tale selezione è determinata in base alla complessità dei singoli piani e alla portata del programma. Un piano per selezionare la prova campione è parte della descrizione del programma;
• la durata degli effetti: come per un singolo progetto, anche per gruppi di progetti e programmi il periodo di accreditamento dopo sette anni può di volta in volta essere prorogato di altri tre anni (art. 8a). Una nuova peculiarità di un programma è che l’effetto dei piani può essere attestato fino a 10 anni dopo la durata del programma (art. 10 cpv. 4), per migliorare la sicurezza d’investimento dei piani.
Gestione degli attestati nel Registro dello scambio di quote di emissioni
Conformemente all’attuale normativa (art. 13 ordinanza sul CO2), gli attestati per progetti di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera sono rilasciati in una banca dati elettronica tenuta dall’UFAM. Al momento dell’entrata in vigore della vigente ordinanza sul CO2, non era ancora tecnicamente possibile gestire gli attestati rilasciati nel Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni (Registro dello scambio di quote di emissioni). Con la sostitu-
4 Ufficio federale dell’ambiente (ed.) 2013: Projekte zur Emissionsverminderung im Inland. Ein Modul der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur CO2-Verordnung. Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Umwelt- Vollzug Nr. 1315: 66 pagg. Disponibile solamente in tedesco e francese. 5/28 274/2006-01959/45/01/M474-1177