Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 28 pagine

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Per l’attuazione di provvedimenti che sono stati sostenuti con aiuti finanziari statali o contributi di terzi, non può essere chiesto alcun attestato (art. 12). Nel capoverso 3 lettera b si precisa quindi che l’UFAM può chiedere indicazioni supplementari sul finanziamento dei provvedimenti già realizzati per ridurre i gas serra. Sotto il profilo del contenuto, queste precisazioni corrispondono all’attuale prassi d’esecuzione.

Art. 72 Rapporto di monitoraggio

Affinché le indicazioni dell’impresa possano essere rilevate in maniera uniforme e completa, l’UFAM stabilisce la forma del modulo di domanda nell’ambito di una direttiva (cpv. 2). Per questo aiuto all’esecuzione, nel 2013 l’UFAM ha indetto un bando di concorso OMC, aggiudicando il mandato all’AenEC. Le imprese con impegno di riduzione sono tenute a utilizzare lo strumento di monitoraggio prescritto, esaminato dall’UFAM, in particolare quanto alle formule di calcolo e alla completezza, messo a disposizione dall’AenEC riscuotendo una tassa. Le imprese che ricorrono alla consulenza dell’ACT per l’elaborazione e l’attuazione di proposte di obiettivi. L’AenEC e l’ACT inoltrano all’UFAM i rapporti di monitoraggio che sono stati presentati loro (cpv. 1). Sotto il profilo del contenuto, queste precisazioni corrispondono all’attuale prassi d’esecuzione.

Art. 75 Computo di certificati di riduzione delle emissioni

Il capoverso 2 lettera c prevede che in caso di adeguamento dell’obiettivo di emissione o dell’obiettivo basato su provvedimenti, la quantità computabile di certificati di riduzione è ridotta al massimo all’8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione ammessi come media annuale negli anni 2008 – 2012, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati in quel periodo. Questa quantità minima è stata già concessa alle imprese nel periodo di impegno 2008 – 2012 e non si deve scendervi al di sotto.

Art. 91 Adempimento dell’obbligo di compensazione

Nel capoverso 3 è aggiunto che per i progetti condotti autonomamente deve essere consegnato un rapporto di monitoraggio verificato, nel quale va comprovato che sono adempiuti i requisiti dei progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera. Il rapporto di monitoraggio va verificato da un organismo di controllo ammesso dall’UFAM.

Art. 115 Garanzia della fideiussione

Il capoverso 4 supplementare consente la richiesta di ulteriori garanzie, se lo impone l’operazione e se potrebbe altrimenti essere respinta la domanda per accordare la fideiussione. Possibili garanzie sono fideiussioni dei proprietari (azionisti) delle imprese o diritti di proprietà su immobili esercitati dal proprietario o dall’impresa. Le garanzie supplementari servono al disbrigo economico delle fideiussioni e possono rafforzare l’efficacia del fondo per le tecnologie, riducendo la probabilità di perdita e preservando il patrimonio del fondo.

Art. 116 Obbligo di notifica e rendicontazione

Per riconoscere tempestivamente se l’impresa beneficiaria si ritrova in difficoltà, sono estesi gli obblighi di rendicontazione. Da un lato, occorrono inoltre indicazioni: oltre al bilancio e al conto economico, da presentare al più tardi tre mesi dopo la loro conclusione (cpv. 3), e allo stato del mutuo, sono chieste anche indicazioni sull’andamento degli affari, passato e atteso in futuro, e sulla liquidità e sulla struttura finanziaria dell’impresa (cpv. 2). Ora è possibile chiedere una rendicontazione in qualsiasi momento e dunque a intervalli di tempo più brevi rispetto al ritmo annuale (cpv. 4). Una rendicontazione più frequente è opportuna in particolare nella fase precoce del finanziamento di un’impresa.

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