Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Eccezione: caso di rigore
Con un trattato bilaterale sul collegamento dei SSQE, l’UE e la Svizzera riconoscerebbero come equivalenti i rispettivi diritti di emissione. Le imprese SSQE svizzere avrebbero così accesso al mercato nel SSQE dell’UE, dotato di molta più liquidità. Equiparando i diritti di emissione svizzeri ed europei dovrebbero coprire il loro obbligo di consegna di diritti di emissione acquistando una quantità illimitata di quote di emissioni europee. I negoziati in corso sul collegamento dei due sistemi di scambio di quote di emissioni sono già assai avanzati, il momento del collegamento è tuttavia ancora aperto. Una volta conclusi i negoziati, il trattato bilaterale deve essere ratificato dal Parlamento.
Le imprese SSQE svizzere le cui assegnazioni a titolo gratuito di diritti d’emissione e quantità di certificati di riduzione delle emissioni computabili non bastano a coprire le emissioni di gas serra possono, in un caso di rigore, beneficiare di una deroga al disciplinamento speciale (art. 55a). A tale scopo devono presentare una domanda all’UFAM e provare che non hanno potuto acquistare i necessari diritti di emissione a costi economicamente sostenibili, né attraverso la vendita all’asta né attraverso il mercato del CO2. Il disciplinamento dei casi di rigore è impostato in modo tale da costituire una solida soluzione, sia nel caso che il collegamento tra il SSQE svizzero e quello dell’UE riesca entro la fine del 2020, sia nel caso che non riesca in tempo.
A un’impresa classificata come caso di rigore l’UFAM aumenta la quantità computabile di certificati esteri. Poiché la quantità richiesta dipende dalle emissioni di gas serra, dai diritti di emissione assegnati a titolo gratuito e dalle condizioni di mercato, il limite superiore espresso in percentuali viene stabilito nuovamente ogni anno.
Poiché l’aumento della quota di certificati esteri non è compatibile con il SSQE dell’UE, l’impresa che beneficia del disciplinamento dei casi di rigore deve acquistare la stessa quantità di diritti di emissione europei nel SSQE dell’UE e trasferire su un conto della Confederazione svizzera nel Registro dello scambio di quote di emissioni dell’UE (Registro dell’Unione). All’entrata in vigore di un accordo con l’UE, questi diritti di emissione sono computati all’impresa, con effetto retroattivo, al suo obbligo. In compenso, l’impresa riottiene il corrispondente numero di certificati esteri. Se, per contro, entro il 2020 non si realizza alcun accordo con l’UE, l’impresa riottiene i diritti di emissione europei. Con i certificati esteri consegnati la Svizzera può adempiere il suo impegno internazionale assunto con il Protocollo di Kyoto. Tuttavia, in questo caso l’atteso contributo di riduzione del SSQE agli obiettivi sanciti dalla legge (art. 3 cpv. 1 legge sul CO2) non verrebbe fornito interamente, il che, di conseguenza, potrebbe avere ripercussioni negative sul raggiungimento dell’obiettivo nazionale di cui all’articolo 3 della legge sul CO2.
Il disciplinamento dei casi di rigore si applica solo fino al momento in cui il collegamento tra il SSQE svizzero e quello dell’UE diventa realtà, poiché in seguito la liquidità del mercato comune è garantita.
2.4 Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra
Le imprese a forte intensità di emissioni attive in settori economici per i quali la tassa rappresenta un onere importante rispetto al loro valore aggiunto, al punto tale che potrebbe quindi pregiudicarne notevolmente la competitività internazionale, possono essere esentate dalla tassa sul CO2. Queste imprese non partecipano allo scambio di quote di emissioni, ma devono in compenso impegnarsi a ridurre le proprie emissioni di gas serra (nonSSQE). All’atto pratico si è visto che i settori economici designati dal Consiglio federale nell’allegato 7 all’ordinanza sul CO2 devono in parte essere descritti con maggiore precisione per prevenire incertezze.
7/28 274/2006-01959/45/01/M474-1177