Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 28 pagine
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Art. 61 Transazioni
L’articolo è integrato quanto alle offerte d’asta. La nozione di «trasferimento» è sostituita da quella di «transazione» per consentire una chiara una differenziazione terminologica rispetto al trasferimento di certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati dal periodo 2008 – 2013 al periodo 2013 – 2020, in conformità con l’articolo 139.
Art. 62 Tenuta del Registro
L’articolo è integrato quanto alle offerte d’asta. Dove necessario, la nozione di «trasferimento» è sostituita da quella di «transazione» (cfr. commenti all’articolo 61).
Art. 63 Esclusione della responsabilità
L’articolo è integrato quanto alle offerte d’asta. Dove necessario, la nozione di «trasferimento» è sostituita da quella di «transazione» (cfr. commenti all’articolo 61).
Art. 64 Blocco e chiusura del conto
L’UFAM può, come finora, chiudere temporaneamente un conto SSQE o l’accesso agli utenti. Ciò è ad esempio possibile se sono aperte o se sono pendenti inchieste per reati legati allo scambio di emissioni, al riciclaggio di denaro, a reati borsistici o per altri reati contro il patrimonio (cpv. 1). Nel capoverso 2 sono integrati gli attestati.
Art. 65 Protezione dei dati
Dove necessario, l’articolo è integrato con le corrispondenti formulazioni riguardanti i titolari di una procura per fare un’offerta d’asta e le persone incaricate di convalidare le offerte d’asta (lett. b) e gli attestati (lett. c).
Per le imprese SSQE si precisa che, oltre ai dati riguardanti gli impianti e le emissioni, nel Registro sono iscritti la quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito nonché il volume dei diritti di emissione e dei certificati di riduzione delle emissioni (lett. d).
Art. 66 Condizioni
Le imprese che nella loro sede esercitano principalmente un’attività definita nell’allegato 7 (cpv. 1 lett. a) e che con questa attività producono almeno il 60 per cento delle emissioni di gas serra dell’impresa (cpv. 1 lett. b) possono presentare una domanda di determinazione di un impegno di riduzione, purché in uno dei due anni precedenti abbiano emesso più di 100 tonnellate di CO2eq di gas serra (cpv. 1 lett. c). Per un’esenzione dalla tassa sul CO2 dal 1° gennaio 2015 sono determinanti gli anni 2013 e 2014. Sotto il profilo del contenuto, queste precisazioni corrispondono all’attuale prassi d’esecuzione.
Diverse imprese possono impegnarsi congiuntamente a ridurre le emissioni di gas serra, purché ciascuna adempia i presupposti di cui al capoverso 1. Vale a dire, se ognuna di esse nella sua sede esercita un’attività principale e, nel farlo, in uno dei due anni precedenti ha emesso gas serra in quantità globale superiore a 100 tonnellate di CO2 equivalenti.
Art. 69 Domanda di determinazione di un impegno di riduzione
Affinché le indicazioni dell’impresa possano essere rilevate in maniera uniforme e completa, l’UFAM stabilisce la forma del modulo di domanda nell’ambito di una direttiva. Le imprese devono utilizzare il modulo messo a disposizione dall’UFAM (cpv. 1).
Nel capoverso 2bis è precisato che l’obiettivo basato su provvedimenti va elaborato assieme a un’organizzazione privata incaricata dall’UFAM. Nel 2013,l’UFAM ha indetto un bando di concorso OMC, aggiudicando il mandato all’AenEC. I mezzi ausiliari da utilizzare a tale scopo sono elaborati dall’organizzazione ed esaminati dall’UFAM, in particolare quanto alle formule di calcolo e alla completezza.
22/28 274/2006-01959/45/01/M474-1177