Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 28 pagine
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zione dell’attuale software del Registro, comunque prevista, analogamente ai diritti di emissione e ai certificati di riduzione delle emissioni esteri (certificati) ora gli attestati possono essere rilasciati su un conto nel Registro dello scambio di quote di emissioni e gestiti dai titolari stessi. Poiché il Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni adempie standard di sicurezza assai elevati, aumenta così la protezione da trasferimenti abusivi, errori o perdite di dati. Conformemente alle disposizioni transitorie (art. 146a), gli attestati già rilasciati fino all’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza sono iscritti dall’UFAM nel Registro dello scambio di quote di emissioni.
Attestati per le imprese con accordo sugli obiettivi
Le imprese esentate dalla tassa che hanno assunto un impegno di riduzione nei confronti della Confederazione, secondo l’articolo 12 possono richiedere attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in più. Certo, le imprese che nell’ambito di un accordo volontario sugli obiettivi con obiettivo di emissione si impegnano su base volontaria ad adottare misure di riduzione comparabili hanno questa possibilità implicitamente sulla base dell’articolo 5 dell’ordinanza sul CO2. Ora però, per ragioni di eguaglianza dei diritti e nell’interesse di una normativa chiara, i requisiti delle imprese con accordo volontario sugli obiettivi sono sanciti esplicitamente nell’ordinanza sul CO2 (art. 11a).
2.2 Prescrizioni sulle emissioni di CO2 per le automobili immatricolate per la prima volta
Con la revisione parziale della legge sul CO2, il legislatore ha introdotto nel 2011 le prescrizioni sulle emissioni di CO2 per le automobili di nuova immatricolazione. La normativa è stata trasposta nella vigente legislazione sul CO2. In base alle esperienze fatte dall’entrata in vigore, nel luglio del 2012, occorrono alcuni adeguamenti secondari. Le modifiche proposte riguardano la prova delle emissioni di CO2 in caso di post-equipaggiamenti di veicoli, le modalità degli acconti trimestrali alla sanzione annuale nonché gli interessi di mora e gli interessi sui rimborsi.
2.3 Sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE)
Nell’impostare il sistema svizzero di scambio di quote di emissioni secondo il principio del «cap and trade», il Consiglio federale e il Parlamento hanno accordato particolare importanza alla compatibilità con il sistema di scambio di quote di emissioni europeo (SSQE dell’UE), nell’intento di realizzare il più rapidamente possibile il collegamento dei due sistemi perseguito.
Nel corso del 2013 è stata determinata la cerchia delle imprese partecipanti al SSQE e calcolata la quantità di diritti di emissione che spetta a titolo gratuito a un’impresa SSQE. Quale ausilio, nel luglio 2013 l’UFAM ha pubblicato il comunicato «Emissionshandelssystem»5.
Fatta eccezione per un nuovo disciplinamento dei casi di rigore da introdurre (art. 55a), praticamente tutte le modifiche proposte precisano le disposizioni d’esecuzione in vigore. Così, ad esempio, si chiarisce che, dal momento della partecipazione, le nuove imprese SSQE ricevono un’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito e che si considerano le prestazioni preliminari da un eventuale, già esistente impegno di riduzione nei confronti della Confederazione (art. 46a).
Diverse modifiche (art. 42, art. 49, art. 49a) eliminano le incertezze che sono sorte in seno a un’impresa in relazione con le modifiche.
5 Ufficio federale dell’ambiente (ed.) 2013: Emissionshandelssystem EHS. Ein Modul der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur CO2-Verordnung. Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Umwelt-Vollzug Nr. 1317: 70 pagg. Disponibile solamente in tedesco e francese. 6/28 274/2006-01959/45/01/M474-1177