Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 117 Esecuzione
L’organizzazione d’esecuzione del fondo per le tecnologie comprende un comitato direttivo, un comitato di fideiussione e una segreteria esterna (cpv. 1 – 4). Le organizzazioni devono essere indipendenti le une dalle altre a livello di personale.
In virtù dell’articolo 39 capoverso 2 della legge sul CO2, con un mandato di prestazioni l’UFAM può far capo, per compiti di esecuzione, a una segreteria esterna. I compiti della segreteria comprendono l’accettazione e la trattazione della domanda, la preparazione e la consegna dei documenti all’attenzione del comitato di fideiussione, il controllo della rendicontazione e l’adozione delle misure adeguate all’insorgere del caso di fideiussione. Una parte delle spese della segreteria va coperta da emolumenti. Prima che essi siano dovuti, nell’ambito di un primo colloquio di consulenza gratuito è possibile eseguire una prima valutazione sommaria della domanda.
Con la presente modifica di ordinanza è nel contempo adeguata anche l’ordinanza del 3 giugno 200513 sugli emolumenti dell’UFAM, per conformarsi alle esigenze inerenti alle conoscenze tecniche specifiche necessarie per le fideiussioni. La modifica dell’OE-UFAM consente di aumentare l’emolumento ordinario a 240 franchi l’ora al massimo. Per l’esame delle domande si prevede un onere medio di circa due giornate lavorative. Ne consegue che l’emolumento forfettario per l’esame delle domande ammonterà a circa 3000 franchi. Se una domanda è approvata, per l’amministrazione della fideiussione sono in più fatturati emolumenti annuali in funzione delle spese, che possono ammontare, per anno, al massimo allo 0,9 per cento dell’importo della fideiussione.
Il comitato di fideiussione valuta le richieste di fideiussione all’attenzione dell’UFAM. Poiché la legge pone limiti alla delega di competenze al comitato di fideiussione, la decisione finale è riservata all’UFAM, responsabile dell’esecuzione. Un esame più approfondito da parte dell’UFAM ha luogo, di regola, soltanto se in base a indizi risulta necessaria una verifica della raccomandazione del comitato di fideiussione.
Art. 135 Adeguamento degli allegati
Ora l’allegato 9 numero 2 deve poter essere adeguato nell’ambito di competenza del DATEC se le basi per l’applicazione dei fattori di adeguamento nel sistema europeo dello scambio di emissioni (modifiche della Decisione 2010/2/UE14) cambiano (lett. dbis). L’elenco dei settori a rischio di «carbon leakage» (rilocalizzazione delle emissioni di carbonio) è adeguato costantemente dall’UE, che lo riverificherà in particolare in vista del 2015. Queste modifiche sono esaminate dal DATEC ed eventualmente considerate per prevenire distorsioni della concorrenza rispetto al SSQE dell’UE.
Art. 139 Trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati
I certificati del periodo 2008 – 2012 che non sono stati trasferiti possono essere consegnati fino al 31 marzo 2015 in adempimento degli obblighi. Se fino ad allora non sono consegnati, l’UFAM li cancella definitivamente e senza indennizzo.
13
RS 814.014
14 Decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, GU L1 del 5.1.2010, pag. 10. Da ultimo modificata dalla Decisione 2012/198/UE, GU L 241 del 7.9.2012, pag. 52. 24/28 274/2006-01959/45/01/M474-1177