Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 28 pagine

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Art. 146a Attestati per progetti di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera

Con la presente modifica di ordinanza, gli attestati per le riduzioni di emissioni sono ora gestiti nel Registro nazionale dello scambio di emissioni. L’UFAM vi trasferisce entro il 30 giugno 2013 gli attestati che sono stati rilasciati tra il 1° gennaio 2013 e l’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza e che sono stati gestiti in una banca dati tenuta dall’UFAM stesso. Affinché esso possa procedere al trasferimento, invita tempestivamente i titolari degli attestati a menzionargli il conto personale o quello per gestori, nel Registro nazionale dello scambio di emissioni, sul quale vanno trasferiti gli attestati.

Art. 146b Certificati di riduzione delle emissioni che non possono più essere iscritti nel Re-

gistro dello scambio di emissioni

Ora le unità figuranti nell’articolo 60 capoverso 3 − lCER, tCER e certificati da progetti CCS (cfr. commenti all’art. 60) – non sono più ammesse nel Registro svizzero al fine di escludere complicate questioni riguardanti l’espropriazione e/o la responsabilità. Le unità Kyoto in questione, che sono già incluse nel Registro nazionale dello scambio di emissioni e che scadono solo dopo il 31 marzo 2015, al più tardi entro quella data devono essere trasferite in un altro registro dello scambio di emissioni (cpv. 1 lett. a) oppure essere trasferite volontariamente su un conto di annullamento (cpv. 1 lett. b). In conformità al Protocollo di Kyoto15, le unità Kyoto che non sono più valide già prima della suddetta data devono essere sostituite. Nel Registro dello scambio delle quote di emissioni della Svizzera, tali unità Kyoto devono essere sostituite da certificati di riduzione delle emissioni che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4. Se le unità Kyoto in questione non sono sostituite (cpv. 2) o trasferite in un altro registro per tempo vengono annullate. Non si può far valere alcun diritto all’indennizzo.

4 Commento a modifiche degli allegati

Allegato 3 Riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera per le quali non sono rilasciati

attestati

Attualmente l’immagazzinamento di carbonio e la prevenzione di emissioni di CO2 mediante la salvaguardia di pozzi non sono ammessi quali progetti per le riduzioni delle emissioni; – fatta eccezione per i prodotti del legno. Ora anche le riduzioni delle emissioni conseguite grazie alla riumidificazione di paludi sono escluse esplicitamente dall’attestazione (lett. bbis). Il ripristino è tuttavia ammesso quale progetto per la riduzione di emissioni solo se a tale scopo vi è uno standard di calcolo riconosciuto. Attualmente sul piano internazionale si sta discutendo la riumidificazione di paludi e zone umide quale attività supplementare per lo stoccaggio del CO2. Secondo alcune stime, il 10 per cento delle emissioni a livello mondiale è riconducibile alla distruzione delle paludi. La Comunità degli Stati non ha tuttavia ancora deciso le regole per un computo. Affinché sia possibile un computo all’impegno assunto nell’ambito del Protocollo di Kyoto, il Consiglio federale dovrebbe prima annunciare tale attività alla Convenzione delle Nazioni unite sul clima. Al momento, però, le basi di dati e i parametri utilizzati sono ancora insufficienti per calcolare le riduzioni delle emissioni ottenute con le attività di protezione del clima nelle paludi. Per coerenza, per le riduzioni delle emissioni mediante il ripristino di paludi non è rilasciato alcun attestato, fintanto che a tale scopo non vi è alcuno standard di calcolo riconosciuto sul piano internazionale. L’Allegato 3 all’ordinanza è integrato di conseguenza (lett. bbis).

15 Allegato alla decisione 5/CMP.1, par. 41-50 e allegato alla decisione 10/CMP.7, par. 24 segg. del Protocollo di Kyoto 25/28 274/2006-01959/45/01/M474-1177