Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 22 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

Revisione parziale dell’ordinanza sul CO2

l’Ufficio federale delle strade (USTRA) dispone delle basi per il calcolo di un’eventuale sanzione secondo l’articolo 13 della legge sul CO2 e – nel caso di un piccolo importatore – se è stata versata l’eventuale sanzione.

Nel caso di autofurgoni e trattori a sella leggeri prodotti in più fasi, responsabile della trasmissione delle corrispondenti basi di calcolo è sempre l’importatore, anche se il veicolo viene completato solamente dopo l’importazione. Il capoverso 4 regolamenta il conteggio di veicoli nel parco veicoli nuovi di un grande importatore diverso dall’importatore che ha effettivamente introdotto il veicolo nel Paese (cosiddetta cessione). Ciò consente anche ai piccoli importatori di approfittare del calcolo della sanzione nella media del parco veicoli. L’accordo tra l’importatore cedente e l’importatore ricevente costituisce un atto di diritto privato tra le parti. La notifica deve essere inviata all’USTRA antecedentemente alla prima immatricolazione del veicolo mediante richiesta di attestato e deve includere la firma del grande importatore ricevente. Una volta immatricolato, un veicolo non può più essere ceduto.

Art. 24 Emissioni di CO2 e peso a vuoto di veicoli con approvazione del tipo

L’attuale articolo 24 viene in gran parte ripreso e integrato con la categoria di veicoli autofurgoni e trattori a sella leggeri.

Se i dati vengono determinati secondo il capoverso 1 e pertanto secondo l’approvazione del tipo svizzera, per ogni numero di approvazione del tipo e ogni variante di cambio sono determinanti il peso a vuoto massimo e le emissioni di CO2 combinate massime di tutte le versioni ammesse. Nell’utilizzo di dati provenienti dall’approvazione svizzera del tipo in più fasi di autofurgoni e trattori a sella leggeri la sanzione viene calcolata sulla base delle emissioni di CO2 e del peso a vuoto del veicolo completato. Nell’approvazione del tipo di determinati autofurgoni e trattori a sella leggeri non è compreso il valore del peso a vuoto; in questo caso è determinante il peso a vuoto rilevato nel rapporto di perizia (modulo 13.20 A) (cpv. 2).

Se vengono trasmessi i dati basati sul Certificate of Conformity (COC) di cui al capoverso 3, per le emissioni di CO2 sono determinanti le emissioni combinate secondo la posizione 49 e per il peso a vuoto la posizione 13.2 (massa del veicolo in ordine di marcia). Qualora non siano disponibili i dati secondo la posizione 13.2, è determinante il peso a vuoto secondo la posizione 13.

Il capoverso 4 stabilisce inoltre che per gli autofurgoni e trattori a sella leggeri con un’approvazione del tipo in più fasi può essere applicata la procedura per la determinazione delle emissioni di CO2 e del peso a vuoto del veicolo prevista dal regolamento (CE) 692/20086. Da ciò risulta un duplice vantaggio: da un lato l’onere della sanzione non dipende dal completamento effettivo del veicolo, per il quale tra l’altro l’importatore del veicolo di base non è responsabile; dall’altro i dati rilevanti per la sanzione possono essere determinati già sulla base della documentazione tecnica del veicolo di base.

Il capoverso 5 riprende nella sostanza il precedente articolo 25 capoverso 1bis.

Il capoverso 6 stabilisce il termine per la trasmissione dei dati e delle prove di cui ai capoversi 2–4.

Il capoverso 7 riprende il contenuto del precedente articolo 25 capoverso 3.

Art. 25 Emissioni di CO2 e peso a vuoto di veicoli privi di approvazione del tipo

L’articolo 25 riprende il contenuto del precedente articolo 25 e integra la categoria degli autofurgoni e trattori a sella leggeri. In particolare per quanto riguarda l’equivalenza delle approvazioni rilasciate da uno Stato estero o secondo il diritto internazionale gli importatori sono tenuti a cooperare (art. 13 PA). Il capoverso 1bisdel precedente articolo 25 viene integrato nell’articolo 24.

6 Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 143/2013, GU L 47 del 20.2.2013, pag. 51.