Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 22 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sul CO2
Art. 26 Innovazioni ecologiche
L’articolo 26 riprende il precedente articolo 27 e integra la categoria degli autofurgoni e trattori a sella leggeri. Conformemente ai regolamenti dell’UE, la riduzione annua massima delle emissioni medie di CO2 computabile per l’attuazione di innovazioni ecologiche è di 7 g CO2/km per ogni parco veicoli dei grandi importatori e per ogni veicolo dei piccoli importatori.
La disposizione precedentemente contenuta nell’articolo 27 capoverso 2, secondo cui le innovazioni ecologiche devono essere comprovate sulla base del COC, è ora integrata nell’articolo 24 capoverso 2 lettera c.
In conformità delle regolamentazioni UE non viene mantenuta la precedente disposizione concernente le automobili alimentate con motori a gas naturale (art. 26 della precedente ordinanza sul CO2).
Art. 27 Calcolo delle emissioni medie di CO2 per i grandi importatori
L’articolo 27 definisce il calcolo delle emissioni medie di CO2 rilevanti ai fini della sanzione per i grandi importatori, inclusa la regola dell’arrotondamento. Inoltre disciplina le agevolazioni di cui all’articolo 10a capoverso 2 e articolo 12 capoverso 3 della legge sul CO2.
Il capoverso 2 fissa le quote del parco veicoli nuovi determinanti per il calcolo delle emissioni medie di CO2 (il cosiddetto phasing-in). Sinora disciplinato nell’articolo 12 capoverso 3 della legge sul CO2 questo compito viene delegato al Consiglio federale. Sia per le automobili che per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri viene proposto un phasing-in più esteso rispetto alla regolamentazione dell’UE. Il capoverso 3 disciplina il fattore di ponderazione dei veicoli particolarmente efficienti, precedentemente regolamentato dall’articolo 141. Per le automobili e gli autofurgoni e trattori a sella leggeri sono previsti gli stessi fattori. Nel caso delle automobili questa regola corrisponde alla regolamentazione dell’UE, mentre per quanto riguarda autofurgoni e trattori a sella leggeri se ne discosta. Il capoverso 3 limita inoltre la riduzione delle emissioni medie di CO2 a un valore cumulato nei tre anni di 7,5 g/km; ogni anno la riduzione viene computata fino a che l’eventuale superamento del valore limite si riduce a zero. La riduzione viene presa in considerazione per ogni anno di riferimento in cui i corrispondenti veicoli sono omologati.
Art. 28 Obiettivo individuale
L’articolo 28 riprende ampiamente il contenuto del precedente articolo 28 e integra il rimando al vigente articolo 11 del regolamento (CE) n. 510/20117 relativo agli autofurgoni e ai trattori a sella leggeri.
Viene cancellata la disposizione del precedente capoverso 4 secondo cui le marche di veicoli con un obiettivo individuale adattato, a seconda del loro numero vengono conteggiate singolarmente o come parco veicoli. Se nell’anno di riferimento un importatore è considerato come grande importatore, i veicoli di costruttori che esso importa, con un’eccezione secondo le corrispondenti disposizioni dell’UE, dopo averne dato comunicazione all’UFE vengono conteggiati come un proprio parco veicoli nuovi,
indipendentemente dal loro numero. Si vuole così evitare che venga ostacolata la concorrenza intramarca di veicoli con obiettivo individuale adattato, di cui spesso si vendono solo pochi esemplari.
Art. 29 Importi delle sanzioni
L’articolo 29 disciplina in relazione all’articolo 13 della legge sul CO2 i principi secondo cui il DATEC stabilisce annualmente nel nuovo allegato 5 gli importi da versare per ogni veicolo e grammo di superamento del valore limite.
Per la definizione dell’importo il capoverso 2 stabilisce la modalità di calcolo del tasso di cambio
euro/franco da applicare. Viene calcolato un tasso medio annuo sulla base dei valori giornalieri medi,
7 Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 253/2014, GU L 84 del 20.3.2014, pag. 1.