Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 22 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sul CO2

Numero 2 Costi d’investimento computabili

Anche per quanto riguarda i costi d’investimento computabili si distingue tra costi per la ricognizione (numero 2.1) e costi per lo sfruttamento (numero 2.2). I costi d’investimento sono computabili solo se proporzionali. Conformemente alla frase iniziale tali costi sono proporzionali se sono necessari per il raggiungimento dello scopo delle misure e se queste ultime sono eseguite in modo economico e adeguato; misure sovradimensionate o in altro modo non necessarie per qualità o entità («standard Gold») non sono considerate adeguate.

Numeri 3 e 4 Procedura

Data la summenzionata suddivisione delle attività di prospezione in ricognizione e sfruttamento sono previsti due tipi distinti di contributo, ognuno con una procedura specifica.

La domanda di sostegno per lo sfruttamento può essere presentata solo se precedentemente è stata svolta una ricognizione (numero 4.1).

Per quanto riguarda la domanda, il gruppo di esperti, il contratto nonché lo svolgimento del progetto e la sua conclusione, si rimanda per analogia agli allegati 1 e 2 OEn9.

Numero 5 Geodati

Se privati svolgono prospezioni geologiche a proprie spese e a proprio rischio, essi sono anche detentori dei diritti sulle informazioni e sui dati geologici acquisiti, fatte salve disposizioni della legislazione cantonale sull’utilizzo del sottosuolo che prevedono l’obbligo di trasmissione dei dati al Cantone. Se la Confederazione versa una garanzia in caso di insuccesso o successo parziale, essa deve ottenere anche i diritti di utilizzo delle informazioni geologiche acquisite ai fini della geologia nazionale.

Secondo la Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus; RS 0.814.07) e l’articolo 7 capoverso 8 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01; LPAmb) i dati ricavati da ricognizioni nel settore della geotermia costituiscono informazioni ambientali, che per principio soggiacciono al principio di trasparenza (cfr. art. 10g cpv. 1 e 2 LPAmb). Non appena la Confederazione entra in possesso di tali dati, questi in linea di principio devono essere messi a disposizione del pubblico. I geodati secondari, ossia i dati acquisiti attraverso l’interpretazione dei dati geologici primari, rappresentano regolarmente una prestazione intellettuale; su di essi esistono dei diritti d’autore e non possono essere pubblicati a priori anche se soggetti al principio di trasparenza (art. 10g cpv. 2 LPAmb in combinato disposto con l’art. 6 cpv. 2 della legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell’amministrazione [RS 152.3; LTras]). Pertanto l’Ufficio federale di topografia swisstopo può utilizzare internamente tutti i dati trasmessi, mentre può mettere a disposizione del pubblico soltanto i dati primari e i dati primari processati.

I privati che svolgono prospezioni geotermiche devono avere il privilegio di utilizzare per un breve periodo in modo esclusivo le informazioni acquisite, nell’ambito della presentazione di una domanda di autorizzazione o concessione di utilizzo. In questo periodo i dati sono considerati segreto d’affari e di conseguenza non vanno resi accessibili al pubblico (art. 10g cpv. 2 LPAmb in combinato disposto con l’art. 7 cpv. 1 lett. g LTras). Pertanto i dati trasmessi a swisstopo possono essere pubblicati solamente dopo un anno dalla conclusione della prospezione geologica.

9 cfr. in merito il rapporto esplicativo del 1˚ febbraio 2017 concernente la revisione totale della OEn