Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 22 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

Revisione parziale dell’ordinanza sul CO2

In caso di mancato rispetto del termine, il diritto al rimborso decade (cpv. 3).

Se un’impresa non adempie puntualmente al proprio obbligo di investire, l’UFAM dispone la restituzione del 40 per cento della somma rimborsata (art. 76).

Capitolo 9: Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO2

Sezione 1: Contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edi-

fici

Art. 104 Diritto ai contributi globali

Il capoverso 1 prevede che la Confederazione accordi ai Cantoni contributi globali secondo l’articolo 34 della legge sul CO2 al fine di agevolare l’adozione di misure per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici, se (a) sono rispettati i requisiti di cui agli articoli da 57 a 62 OEn, (b) le misure sono efficaci ai fini della riduzione delle emissioni di CO2 e (c) le misure sono attuate a livello intercantonale in modo armonizzato. Il rimando nella lettera a alle disposizioni dell’OEn stabilisce chiaramente che i mezzi messi a disposizione dal Cantone (proprio credito cantonale) devono essere riferiti al corrispondente programma promosso attraverso i contributi globali della Confederazione. Ciò significa che il Cantone deve mettere a disposizione almeno un credito per un programma secondo l’articolo 34 capoverso 3 lettera a legge sul CO2 (misure dirette). Contemporaneamente il credito annuo dichiarato e approvato dal Cantone alla Confederazione secondo l’articolo 34 capoverso 3 lettera b legge sul CO2 deve essere destinato almeno per l’80 per cento a misure per l’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo secondo l’articolo 50 LEne, al fine di rispettare la regola dell’80 per cento conformemente all’articolo 106. Le lettere b e c corrispondono nel contenuto al precedente articolo 104 capoverso 2 lettere a e b. Le misure sono particolarmente efficaci se presentano un adeguato rapporto costi/benefici, un elevato potenziale di applicazione e possibilmente nessuna ricaduta. Affinché infine le misure possano essere attuate in modo armonizzato, ogni Cantone deve impegnarsi perlomeno ad attuare una delle tre varianti del programma di promozione di base (risanamento con misure singole, risanamento in fasi ampie, risanamento globale non suddiviso in fasi) del modello d’incentivazione armonizzato dei Cantoni (HFM 2015). Oltre al programma di promozione di base il Cantone può promuovere misure supplementari dell’HFM 2015 il cui utilizzo sia conforme ai contributi globali. In ogni caso vanno rispettate le condizioni e i valori soglia, sia inferiori che superiori (max. 50 per cento degli investimenti complessivi) dei contributi di promozione contenuti nell’HFM 2015.

Il capoverso 2 stabilisce esplicitamente che non danno diritto all’ottenimento dei contributi globali in particolare le misure (a) attuate in imprese che hanno preso un impegno di riduzione secondo la legge sul CO2 o che partecipano al SSQE, (b) attuate nel quadro di convenzioni stipulate con la Confederazione secondo l’articolo 4 capoverso 3 della legge sul CO2 al fine di raggiungere l’obiettivo di riduzione stabilito per legge, se in tal modo non si raggiunge un’ulteriore riduzione delle emissioni e (c) che beneficiano già, sotto altre forme, del sostegno della Confederazione (ad es. gare pubbliche, SvizzeraEnergia ecc.) o di un’organizzazione privata nell’ambito della protezione del clima (ad es. centesimo per il clima, KliK ecc.), se in tal modo non si raggiunge un’ulteriore riduzione delle emissioni. L’obiettivo è una chiara delimitazione tra i diversi strumenti della legge sull’energia e della legge sul CO2 ed escludere conteggi doppi o una computazione doppia degli effetti.

Art. 105 Procedura

Poiché le basi per i contributi globali sono ora regolamentate nella LEne e quindi anche nell’OEn, per quanto riguarda la procedura il nuovo articolo 105 rimanda agli articoli 65, 66 e 69 OEn (a) nella domanda di contributi globali, in aggiunta ai requisiti di cui all’articolo 65 capoverso 1 OEn, il Cantone dichiara la propria disponibilità ad attuare un programma comprendente misure di cui all’articolo 104 e