Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 22 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sul CO2

come pubblicati dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e utilizzati, tra gli altri, dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per il calcolo dell’attuale tasso medio mensile.

Sezione 4: Calcolo e riscossione della sanzione per i grandi importatori

Art. 30 Sanzione in caso di superamento dell’obiettivo individuale

L’articolo 30 riprende e precisa il contenuto del precedente articolo 31. Il capoverso 4 riprende il contenuto del precedente articolo 33 capoverso 4. Il capoverso 2 sancisce il principio già precedentemente applicato nell’esecuzione, secondo cui il superamento del valore limite viene arrotondato per difetto al precedente grammo intero. Questa determinazione meno precisa del superamento del valore limite comporta minori spese d’esecuzione per gli importatori e la Confederazione.

Art. 31 Acconti trimestrali

L’articolo 31 capoverso 1 corrisponde al precedente articolo 31 capoverso 1. L’articolo 31 capoversi 2 e 3 riprende ampiamente il contenuto del precedente articolo 33 capoversi 1–3.

Art. 32 Termine di pagamento e interesse

L’articolo 32 riunisce i precedenti articoli 32 (termine di pagamento) e 34 (interesse di mora e interesse sugli importi da restituire). Il termine di pagamento di 30 giorni vale espressamente non solo per la fattura finale, ma anche per gli acconti trimestrali. Se la fattura finale evidenzia un credito a favore dell’importatore, questo deve essergli rimborsato entro lo stesso termine, compreso l’interesse sugli importi da rimborsare.

Art. 33 Decisione della sanzione

L’articolo 33 corrisponde al precedente articolo 35. Ora per la decisione della sanzione non è più necessaria una contestazione attiva da parte dell’importatore. Se nonostante il sollecito l’importatore non paga la fattura o la fattura finale, l’UFE emana una decisione circa la sanzione che nella procedura d’esecuzione funge da titolo di rigetto.

Art. 34 Garanzie

L’articolo 34 corrisponde nel contenuto al precedente articolo 36.

Sezione 5: Calcolo e riscossione della sanzione per i piccoli importatori

Art. 35

Nell’articolo 35 viene regolamentato il calcolo e la riscossione di un’eventuale sanzione per i piccoli importatori secondo l’articolo 13 della legge sul CO2.

Il capoverso 2 disciplina la riduzione della sanzione per i piccoli importatori secondo l’articolo 13 capoverso 3 della legge sul CO2. Il capoverso 3 regolamenta le modalità di fatturazione per i piccoli importatori analogamente ai grandi importatori. Il capoverso 4 attribuisce all’USTRA la competenza per la decisione della sanzione.

Sezione 6: Resoconto e informazione al pubblico

Art. 36

L’articolo 36 riprende e integra il precedente articolo 37.

Il capoverso 1, oltre a subire alcune lievi modifiche redazionali, viene integrato con la categoria di veicoli autofurgoni e trattori a sella leggeri. Il termine per il successivo rapporto alle competenti commissioni parlamentari viene adeguato al termine dell’entrata in vigore. Per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri il rapporto viene redatto per la prima volta nel 2022, poiché è solamente a partire da tale anno