Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 22 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sul CO2
Sezione 2: Importatori e costruttori
Art. 18 Grande importatore
L’articolo 18 riprende il contenuto del precedente articolo 20 integrandolo con la categoria di veicoli autofurgoni e trattori a sella leggeri. A seconda del numero di veicoli della rispettiva categoria (automobili da un lato e autofurgoni e trattori a sella leggeri dall’altro) un importatore può avere uno status diverso in ognuna delle due categorie di veicoli. Ad es. per quanto riguarda le automobili può essere considerato grande importatore e per quanto riguarda autofurgoni e trattori a sella leggeri come piccolo importatore.
Per poter far valere lo status di grande importatore, occorre comprovare che il numero minimo di veicoli è stato immatricolato con un codice del titolare dell’approvazione del tipo o un codice di grande importatore.
Art. 19 Statuto provvisorio di grande importatore
L’articolo 19 riprende il contenuto del precedente articolo 21 integrandolo con la categoria di veicoli autofurgoni e trattori a sella leggeri.
Il capoverso 3 viene precisato conformemente alla prassi di esecuzione: in qualsiasi momento
dell’anno di riferimento un importatore può chiedere di essere considerato provvisoriamente come grande importatore. Tuttavia il conteggio di veicoli nel suo parco veicoli nuovi come grande importatore viene effettuato solamente dopo l’approvazione della domanda da parte dell’UFE.
Art. 20 Piccolo importatore
L’articolo 20 riprende il contenuto del precedente articolo 22 integrandolo con la categoria di veicoli autofurgoni e trattori a sella leggeri.
Art. 21 Costruttore
Ai costruttori svizzeri si applicano per analogia tutte le disposizioni valide per gli importatori. Se nell’anno precedente l’anno di riferimento un costruttore immatricola per la prima volta almeno 50 automobili o più di 5 autofurgoni o trattori a sella leggeri, nell’anno di riferimento si applicano le disposizioni valide per i grandi importatori. Altrimenti si applicano le disposizioni previste per i piccoli importatori.
Negli anni dal 2012 al 2015 nessun veicolo prodotto in Svizzera è assoggettato alle prescrizioni sulle emissioni di CO2.
Art. 22 Raggruppamento di emissioni
L’articolo 22 riprende il contenuto del precedente articolo 23 eccetto che per le due modifiche seguenti: il capoverso 2 del precedente articolo 23 viene cancellato dall’ordinanza, ma il relativo contenuto rimane invariato, poiché già compreso nell’articolo 11 capoverso 3 della legge sul CO2.
Anche il precedente capoverso 4 viene eliminato dall’ordinanza. Il diritto dei cartelli, applicabile anche al settore delle prescrizioni sulle emissioni di CO2, garantisce già che con la creazione di raggruppamenti di emissioni non si legittimino accordi in materia di prezzi, motivo per cui si rinuncia a una specifica regola nella presente ordinanza.
Sezione 3: Basi di calcolo
Art. 23 Documenti da trasmettere
L’articolo 23 riprende e integra il precedente articolo 29. I capoversi 1–3 stabiliscono ciò che in precedenza era disciplinato dall’articolo 17 capoverso 3: i veicoli possono essere immatricolati solamente se