Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 22 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sul CO2

stabilisce ora in modo esplicito che il contratto relativo alla realizzazione della verifica stipulato tra il richiedente e l'organismo di verifica deve essere consegnato all'UFAM insieme al rapporto di monitoraggio controllato e al rapporto di verifica. Le domande incomplete non possono essere esaminate. Inoltre, in analogia con l'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza sul CO2, si precisa che l'UFAM può esigere dal richiedente informazioni supplementari se necessarie per la valutazione della domanda. A tal fine sono create ulteriori possibilità di consultazione, e all'UFAM è data la possibilità di effettuare visite in loco.

L'articolo 10 capoverso 1bisprevede che l'UFAM decida in merito al rilascio di attestati sulla base delle informazioni di cui al capoverso 1 dello stesso articolo.

Sezione 5a: Attestati per le imprese con impegno di riduzione o con una convenzione sugli obiettivi concernente l’evoluzione del consumo energetico

Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c, e cpv. 3

Le imprese esentate dalla tassa sul CO2 che realizzano un progetto di compensazione ai sensi dell'articolo 5 o un programma ai sensi dell'articolo 5a perdono il diritto di farsi rilasciare attestati secondo l'articolo 12 (cpv. 1) per l'insieme del perimetro di impegno a decorrere dall'inizio dell'effetto del progetto o del programma, vale a dire a partire dal momento in cui degli attestati sono loro rilasciati ai sensi dell'articolo 5 o 5a. Questa procedura consente di evitare il doppio conteggio fino al 2020 senza maggiori spese. Il capoverso 3 è spostato nell'articolo 74a.

Per il resto viene modificato un rimando alla nuova legge sull’energia.

Art. 12a cpv. 1 lett. d

In questa disposizione viene modificato un rimando alla nuova legge sull’energia.

Sezione 5b: Gestione degli attestati e protezione dei dati

Art. 14 cpv. 2

L'UFAM può pubblicare informazioni tratte dalle domande di rilascio di attestati, salvo quelle che sottostanno al segreto di fabbricazione o di affari (cpv. 1). Per aumentare la trasparenza, l'UFAM applica una procedura standard che consiste, una volta terminato l'esame della domanda, a pubblicare la descrizione del progetto o del programma, come pure i rapporti di monitoraggio e i relativi rapporti d'esame. Affinché il processo di pubblicazione possa avvenire subito dopo la registrazione del progetto o del programma o il rilascio di attestazioni nel rispetto del segreto di fabbricazione e di affari, il capoverso 2 stabilisce esplicitamente che il richiedente deve indicare e comunicare all'UFAM le parti della domanda che, a suo avviso, contengono informazioni che sottostanno al segreto di fabbricazione o di affari.

Capitolo 3: Provvedimenti per ridurre le emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 17

L’articolo 17 riunisce i precedenti articoli 17 e 18 e include la categoria degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri; per il resto rimane invariato.

Nel capoverso 5 viene inoltre definito il termine di anno di riferimento.