Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 22 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sul CO2
Art. 113b Restituzione
Per l’eventuale restituzione dei contributi si applica in linea di principio la legge del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu [RS 616.1]). Può essere altresì richiesta la restituzione dei contributi, se il progetto ha avuto successo e ha pertanto prodotto utili tali da dimostrare a posteriori che i sussidi non sarebbero stati necessari (cpv. 1).
Se un progetto non sfocia nell’auspicato impiego diretto della geotermia, è comunque ragionevole e auspicabile che le perforazioni e l’impianto possano essere utilizzati per altri scopi. Poiché secondo l’articolo 29 LSu un altro utilizzo comporterebbe l’obbligo di restituzione, nel capoverso 2 esso viene limitato al caso in cui con l’utilizzo per altri scopi si consegua un profitto. In tal modo le perforazioni effettuate senza uno scopo economico – ad es. nell’ambito di oggetti di ricerca – possono essere utilizzate senza che il denaro versato debba essere restituito.
Per poter valutare un’eventuale restituzione, l’UFE deve essere preventivamente informato circa l’utilizzo per altri scopi o l’alienazione (cpv. 3).
Sezione 3: Distribuzione alla popolazione e Sezione 4: Distribuzione all’economia
Art. 119, 120, 124 e 125
Nella distribuzione dei proventi della tassa alla popolazione e all’economia si tiene conto anche della distribuzione delle risorse non impiegate secondo l’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO2. Al fine di evitare forti oscillazioni nelle finanze federali, le risorse non impiegate devono essere ridistribuiti all’economia l’anno stesso mediante trasferimento di credito secondo l’articolo 20 capoverso 5 dell’ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione (OFC, RS 611.01) (articoli 124 e 125). Tuttavia, poiché l’ammontare delle risorse non impiegate è noto solamente a metà anno, il termine della distribuzione da parte delle casse di compensazione viene spostato da fine giugno a fine settembre (art. 125 cpv. 2). La quota delle risorse non impiegate destinata alla popolazione viene compensata nella distribuzione dei proventi di due anni dopo (art. 119 e 120).
Capitolo 11: Esecuzione
Art. 130 cpv. 2 e cpv. 4bisAutorità esecutive
Il capoverso 2 viene integrato con la categoria di veicoli autofurgoni e trattori a sella leggeri.
Il capoverso 4bissubisce una piccola modifica redazionale dovuta alla modifica dell’articolo 34 capoverso 1 della legge sul CO2. Inoltre viene cancellata la parte di frase «d’intesa con l’UFAM», poiché secondo il rapporto «Il Programma Edifici della Confederazione e dei Cantoni. Valutazione dell’organizzazione del programma» del Controllo federale delle finanze del marzo 2013 l’esecuzione e l’attuazione dell’intero Programma Edifici è di competenza dell’UFE.8 La responsabilità per i compiti strategici nell’ambito della legge sul CO2 per il settore degli edifici (tra cui basi giuridiche, obiettivi) continua ad essere dell’UFAM (v. pag. 55, raccomandazione 1).
Inoltre questo capoverso stabilisce che l’UFE esegue le disposizioni relative ai contributi per l’impiego diretto della geotermia (art. 113a–113d).
Art. 134 cpv. 1 lett. a Trattamento dei dati
Il capoverso 1 lettera a riprende e precisa il diritto vigente.
Art. 135 lett. c e cbisAdeguamento degli allegati
La lettera c viene integrata con la categoria di veicoli autofurgoni e trattori a sella leggeri e il rimando all’allegato viene modificato.
8 Disponibile solo in tedesco cfr. http://www.sfao.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/evaluationen/Evaluationen%20(42)/12472BE.pdf