Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 22 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sul CO2
Il capoverso 1 definisce i requisiti minimi. Gli impianti con una potenza termica superiore a 20 MW sono compresi nel SSQE.
Le imprese che gestiscono un impianto di cogenerazione ottengono il rimborso della tassa sul CO2 sui combustibili fossili impiegati per la produzione di elettricità. Il 40 per cento dell’importo rimborsato può essere trattenuto dall’impresa solo se viene investito in misure efficaci per aumentare l’efficienza energetica (cpv. 2). Per il restante 60 per cento dell’importo rimborsato non è richiesta alcuna controprestazione (cpv. 1).
Le misure per l’aumento dell’efficienza energetica devono essere attuate nella propria impresa oppure in imprese o impianti che prelevano elettricità o calore direttamente dall’impianto di cogenerazione.
Sono considerate misure di cui all’articolo 32b capoverso 2 legge sul CO2 anche gli investimenti in edifici che attraverso una rete di riscaldamento prelevano calore dall’impianto di cogenerazione. L’ampliamento della rete di riscaldamento non è considerato una misura di efficienza energetica. Devono essere esclusi i conteggi doppi; l’efficacia delle misure non può essere fatta valere da terzi, ad es. da gestori di progetti di compensazione, Cantoni o Comuni (cpv. 2 lett. d). Per evitare conteggi doppi è altresì escluso il finanziamento di misure in altre imprese non partecipanti al SSQE o imprese partecipanti al SSQE (lett. c). Gli investimenti devono produrre un aumento dell’efficienza energetica; ad es. i semplici acquisti sostitutivi non possono essere computati nell’adempimento dell’obbligo di investire (lett. b). Le misure devono essere attuate entro i tre anni consecutivi. L’UFAM può prorogare questo termine al massimo di due anni (lett. e).
Art. 98b Domanda di rimborso per le restanti imprese che gestiscono impianti di cogenerazione Ogni anno le imprese che gestiscono impianti di cogenerazione secondo l’articolo 98a devono presentare all’UFAM una domanda di rimborso entro il 30 giugno dell’anno successivo. Il rimborso avviene sull’arco di 12 mesi. Le emissioni di CO2 generate dalla produzione di elettricità si calcolano attraverso la produzione annua di elettricità in MWh comprovata nella garanzia di origine e il fattore di emissione del vettore energetico utilizzato in tonnellate di CO2 per MWh (cpv. 1 lett. a).
Il capoverso 1 definisce le ulteriori informazioni che la domanda di rimborso deve contenere in ogni caso, ossia: indicazioni sull’evoluzione delle emissioni di CO2 generate dalla produzione di elettricità (lett. c), una descrizione delle misure di efficienza energetica previste (lett. d) e della potenza termica (lett. b). A partire da una potenza termica totale di 20 MW vi è l’obbligo di partecipazione al SSQE secondo l’articolo 16 legge sul CO2. Non è possibile togliere impianti di cogenerazione da un’impresa partecipante al SSQE. Ai fini del rimborso sono altresì necessarie indicazioni sui combustibili fossili consumati per la produzione di elettricità. Inoltre, in caso di scorte, è necessario tenere una contabilità della merce (lett. e) per consentire una verifica dell’aliquota della tassa sul CO2 applicata (lett. h). Ciò vale in particolare per i combustibili liquidi o il gas naturale stoccato a livello locale. Oltre alle fatture dei combustibili acquistati (lett. f) occorre presentare la garanzia di origine (lett. g).
Dopo aver verificato i requisiti di cui al capoverso 2 lettere a–d, l’UFAM trasmette la domanda all’AFD che effettua il rimborso (cpv. 3). Alla domanda di rimborso annuale le imprese devono inoltre allegare un rapporto di monitoraggio anch’esso riguardante 12 mesi. Attraverso la descrizione delle misure attuate e previste e degli investimenti effettuati l’UFAM è in grado di verificare tempestivamente se le imprese rispettano le disposizioni. L’UFAM mette a disposizione un modello standard a cui le imprese devono attenersi.
Art. 98c Periodicità del rimborso per le imprese che gestiscono impianti di cogenerazione e non
partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione
La domanda di rimborso comprende un periodo di 12 mesi (cpv. 1) e, per i combustibili consumati nell’anno precedente o nell’anno precedente l’anno contabile scaduto, deve essere presentata
all’UFAM al più tardi entro il 30 giugno. L’UFAM verifica i requisiti e trasmette la domanda secondo l’articolo 98b capoverso 3 all’AFD (cpv. 2).