Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 22 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sul CO2
dell’ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione (OFC, RS 611.01). Tuttavia, poiché l’ammontare dei mezzi non utilizzati è noto solamente a metà anno, il termine della distribuzione da parte delle casse di compensazione viene spostato da fine giugno a fine settembre (articolo 125 capoverso 2). La quota dei mezzi non utilizzati destinata alla popolazione viene compensata nella distribuzione dei proventi di due anni dopo (articoli 119 e 120).
2.3 Geotermia per la produzione di calore
Secondo il nuovo articolo 34 capoverso 2 della legge sul CO2 la Confederazione promuove l’impiego diretto della geotermia. Negli articoli 112–113b dell’ordinanza sul CO2 vengono precisate le modalità di promozione. L’autorità che conduce la procedura, ossia l’UFE (art. 130), esamina le domande; un gruppo di esperti (art. 113 cpv. 3) trasmette all’UFE raccomandazioni sulle fattispecie oggetto della promozione: ricognizione, sondaggio e sfruttamento di acqua calda da serbatoi geotermici. La procedura di concessione del sostegno è descritta dettagliatamente nell’allegato 12.
2.4 Impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione)
La tassa sul CO2 viene rimborsata anche per le emissioni di CO2 generate dalla produzione di elettricità negli impianti di cogenerazione (art. 32a legge sul CO2). Questa regola si applica agli impianti con una potenza termica compresa tra 1 e 20 MW. Questi valori soglia erano già stati proposti dal Consiglio federale nel suo disegno del 4 settembre 2013 (FF 2013 6687 6724). Un impianto corrisponde a un’ubicazione. Di regola si tratta di una centrale termica in cui sono collocati uno o più aggregati di cogenerazione. Secondo la statistica sull’energia per gli impianti di cogenerazione dell’UFE, mediamente in Svizzera ogni impianto ha 1,3 aggregati. Pertanto la potenza termica minima di 1 MW vale per un impianto che può essere formato da diversi aggregati.
2.5 Ulteriori modifiche
Dopo aver esaminato lo strumento della compensazione delle emissioni di CO2, nel 2016 il Controllo federale delle finanze (CDF) ha fornito complessivamente 11 raccomandazioni2. In particolare, il CDF consiglia all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) di attribuire maggiore importanza alla trasparenza per quanto concerne l'indipendenza degli organismi di controllo. Raccomanda inoltre di creare possibilità di consultazione supplementari dei documenti relativi ai progetti e ai programmi. La modifica dell'ordinanza sul CO2 proposta crea le basi legali necessarie a tal fine.
La presente modifica consente anche di migliorare la sicurezza dell'investimento per le imprese esentate dalla tassa sul CO2. Infatti, la revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 è legata a determinate incertezze. In caso di superamento degli obiettivi di riduzione, le imprese esentate dalla tassa sul CO2 devono quindi poter decidere se continuare a richiedere attestati attraverso il meccanismo di cui all'articolo 12, la cui durata è limitata al 2020, o presentare un progetto di compensazione ai sensi dell'articolo 5 o un programma ai sensi dell'articolo 5a e beneficiare quindi della proroga del periodo di credito secondo gli articolo 8 e 8a.
2 CDF (2016): «Prüfung der CO2-Kompensation in der Schweiz». Ufficio federale dell’ambiente. CDF-15374