Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 22 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sul CO2
futuro il peso a vuoto di riferimento Mt-2 viene determinato in base ai dati rilevati nel rispettivo anno di riferimento secondo gli articoli 24 e 25. Ai fini del calcolo dei valori medi per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, negli anni 2018 e 2019 vengono utilizzati i valori massimi dell’approvazione del tipo. Anche successivamente si applicano i valori rilevati nell’esecuzione. Al più tardi dal 2020 con l’utilizzo capillare dei dati basati sul COC, il trasferimento a definizioni unitarie del peso sarà inevitabile.
Allegato 5: Sanzione in caso di superamento dell’obiettivo individuale
L’allegato 5 contiene nuove disposizioni relative alla sanzione in caso di superamento dell’obiettivo individuale.
Il numero 1 fissa gli importi annuali per grammo da stabilire secondo l’articolo 29 per il superamento dei valori limite secondo l’articolo 13 capoversi 1 e 2 della legge sul CO2.
Poiché attualmente i valori non possono ancora essere calcolati in base all’articolo 29 capoverso 2, nell’allegato sono riportati dei valori esemplificativi basati sui valori medi degli ultimi 12 mesi. Con l’entrata in vigore le sanzioni verranno stabilite sulla base dei valori medi secondo l’articolo 29 capoverso 2.
Allegato 7: Attività che autorizzano alla partecipazione al SSQE o all’esenzione dalla tassa con un impegno di riduzione
Numero 18
Le attività che autorizzano alla partecipazione al SSQE o all’esenzione dalla tassa con un impegno di riduzione comprendono anche l’esercizio di locomotive con trazione a vapore.
Allegato 11: Tariffa della tassa sul CO2 sui combustibili: 84 franchi per tonnellata di CO2
Le tariffe applicate alla quota fossile del cosiddetto olio da riscaldamento bio (voce della tariffa doganale 2710.2090) e alla miscela di biodiesel come combustibile (voce della tariffa doganale 3826.0090) sono adattate a quella in vigore per l'olio da riscaldamento extra leggero, ovvero a 222,60 franchi ogni 1000 litri. Senza questo adeguamento, sarebbe possibile esigere un'aliquota più bassa per la quota parte fossile anche nel caso dell'aggiunta di quantità minime di biocombustibile.
Allegato 12: Impiego diretto della geotermia per la produzione di calore
Numero 1 Ricognizione e sfruttamento
Nel sostegno all’impiego diretto della geotermia si distingue, come usuale nell’industria delle risorse, tra la ricognizione da un lato e il sondaggio e lo sfruttamento dall’altro. Nell’ambito della ricognizione una presunta risorsa geotermica viene indirettamente caratterizzata su vasta scala mediante metodi geologici, al fine di aumentare le probabilità di un successivo ritrovamento (numero 1.1). In una seconda fase avviene lo sfruttamento che comprende il sondaggio (prova della risorsa mediante una perforazione di sondaggio), il trasporto dell’acqua calda nonché – a seconda delle prescrizioni cantonali e comunali – l’eventuale riconduzione dell’acqua nel sottosuolo (numero 1.2).
Una volta concluse le attività di ricognizione, possono essere erogati contributi per il sondaggio. Le attività di sondaggio servono a dimostrare l’esistenza di una presunta risorsa e del suo potenziale di ricavo. Le attività di sfruttamento possono includere una seconda perforazione finalizzata a riportare l’acqua termale nel serbatoio, dopo averne sfruttato l’energia. In generale questa attività di sfruttamento finalizzata alla chiusura del ciclo idrologico poggia su condizioni legali oppure sull’obiettivo di una parsimoniosa utilizzazione del serbatoio geotermico.