Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 22 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

Revisione parziale dell’ordinanza sul CO2

Art. 111a

In virtù del meccanismo previsto nella Strategia energetica 2050 dalla legislazione sull’energia e da quella sul CO2 (cfr. art. 52 cpv. 5 LEne e art. 34 cpv. 4 legge sul CO2), il precedente articolo 111a (Utilizzazione dei mezzi finanziari restituiti) non è più necessario e pertanto viene abrogato nell’ambito della modifica del capitolo 9.

Sezione 1a: Sostegno a progetti per l’impiego diretto della geotermia per la produzione di ca-

lore

Art. 112 Diritto ai contributi

Con i mezzi derivanti dalla tassa sul CO2 si possono sostenere progetti volti all’impiego diretto della geotermia se rispettano i requisiti dell’allegato 12 (cpv. 1).

Il sostegno riguarda tutte le fasi dell’impiego diretto, dalla ricognizione, ossia le prime analisi per l’individuazione di un serbatoio geotermico, fino al suo sfruttamento e utilizzo e all’eventuale chiusura del circolo attraverso la riconduzione nel sottosuolo dell’acqua prelevata. Quest’ultimo aspetto viene prescritto o meno a seconda del Cantone.

Analogamente alle disposizioni della LEne concernenti la promozione, il capoverso 2 prevede che il contributo ammonti al massimo al 60 per cento dei costi computabili. Questi ultimi sono stabiliti nell’allegato 12.

Art. 113 Domanda

Secondo il capoverso 1 la competenza per la valutazione delle domande di contributo per progetti di impiego diretto della geotermia è dell’UFE.

Analogamente alla regolamentazione dei progetti di geotermia per la produzione di elettricità, il capoverso 2 prevede che la domanda possa essere presentata se sono state rilasciate tutte le autorizzazioni o concessioni cantonali necessarie per il progetto – che possono variare a seconda del progetto e del Cantone (concessione per l’utilizzo, autorizzazione di perforazione, autorizzazione edilizia ecc.)

– e se il finanziamento è assicurato. Il finanziamento è assicurato nel momento in cui i mezzi finanziari necessari per lo svolgimento del progetto sono disponibili o garantiti in modo vincolante. In tal modo da un lato si evitano inutili e gravosi accertamenti sia da parte del richiedente che dell’UFE e dall’altro si garantisce che i mezzi pubblici siano vincolati solamente quando è appurata un’elevata probabilità di realizzazione del progetto.

La valutazione dei progetti per l’impiego diretto della geotermia richiede conoscenze molto specifiche; inoltre in questo settore le esperienze fatte sono ancora scarse. Per tale ragione l’UFE, secondo il capoverso 1, coinvolge un gruppo di esperti indipendenti che esamina la domanda e il progetto e trasmette all’UFE una raccomandazione (cpv. 3).

Data la loro complessità, i contenuti specifici per ogni caso e l’impegno pluriennale tra richiedente e UFE, le prestazioni e controprestazioni da erogare nell’ambito della concessione di un contributo sono disciplinate da un contratto (cpv. 4).

Art. 113a Ordine di presa in considerazione

Se vengono presentate più domande di contributo rispetto ai mezzi a disposizione e se non sussistono condizioni o indicazioni per cui un progetto non soddisfa presumibilmente i requisiti, esso viene inserito in una lista d’attesa (cpv. 1).

Se vi sono nuovamente risorse disponibili, vengono elaborate in via prioritaria le domande il cui progetto è più avanzato. Questo vuol essere un incentivo a portare avanti i progetti anche quando non vi sono risorse disponibili. Se due progetti presentano lo stesso livello d’avanzamento, viene considerato il progetto per il quale per primo è stato richiesto il contributo o la garanzia.