Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 22 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sul CO2

Non sono considerati veicoli ai sensi della presente ordinanza i veicoli adibiti a uso speciale. In merito, ai sensi del regolamento (CE) n. 443/20093 e del regolamento (UE) n. 510/20114, si rimanda all’allegato II parte A numero 5 della direttiva 2007/46/CE5. Per l’attribuzione a una categoria di veicoli è determinante, come sinora, lo stato del veicolo al momento della prima immatricolazione in Svizzera. Le automobili sono definite veicoli di categoria M1 e tipo 1, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri sono definiti veicoli di categoria N1 e tipo 30 o 38.

La lettera d stabilisce che la definizione della potenza termica totale vale anche per gli impianti di cogenerazione secondo l’articolo 96a segg.

Sezione 5: Attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera

Art. 5 cpv. 1 lett. c numero 3

La modifica dell'articolo 5 capoverso 1 lettera c numero 3 consente alle imprese esentate dalla tassa sul CO2 di decidere se continuare a richiedere attestati attraverso il meccanismo di cui all'articolo 12, la cui durata è limitata al 2020, o presentare un progetto di compensazione ai sensi dell'articolo 5 o un programma ai sensi dell'articolo 5a e beneficiare quindi della proroga del periodo di credito secondo gli articolo 8 e 8a.

Art. 5a cpv. 3

A differenza dei progetti, i programmi raggruppano in genere numerosi piani di piccole dimensioni. La prassi esecutiva ha tuttavia mostrato che i responsabili di programma non riescono sempre a realizzare più di un piano entro la fine del periodo di credito. L'articolo 5a capoverso 3 stabilisce ora che dopo la scadenza del primo periodo di credito i programmi che includono un unico piano devono essere proseguiti come progetti. In tal modo si riducono sensibilmente i costi della nuova convalida, in quanto non è più necessario verificare né il rispetto dei criteri di inclusione dei piani nel programma né la loro gestione.

Art. 6 cpv. 2 lett. j

Poiché i piani possono avere il carattere di un progetto, l'articolo 6 capoverso 2 lettera j esige che siano fornite anche indicazioni sulla loro durata.

Art. 7 cpv. 1

Per creare trasparenza, l'articolo 7 capoverso 1 prevede ora che il contratto per la realizzazione della convalida stipulato tra il richiedente e l'organismo di convalida sia allegato al rapporto di convalida.

L'UFAM può quindi vedere se l'organismo di convalida ha presentato un'offerta realistica che comprende tutte le spese legate all'esame del progetto o del programma o se ha mantenuto di proposito bassi i costi a scapito della qualità.

Art. 10 cpv. 1 e 1bis

Affinché l'UFAM possa esprimersi in merito al rilascio di attestati sulla base del dossier di domanda, detto dossier deve essere completo. Analogamente all'articolo 7 capoverso 1, l'articolo 10 capoverso 1

3 Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, GU L

140 del 5.6.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 333/2014, GU L 103 del 5.4.2014, pag. 15.

4 Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 253/2014, GU L 84 del 20.3.2014, pag. 1.

5 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/166, GU L 28 del 3.2.2015, pag. 3.