Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 22 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sul CO2

(b), a integrazione della disposizione di cui all’articolo 66 OEn, l’UFE inoltra la domanda per conoscenza all’UFAM. Le lettere a e b corrispondono nel contenuto al precedente articolo 105 capoversi 2 e 3.

Art. 106 Utilizzo delle risorse

Il nuovo articolo 106 prevede che il Cantone impieghi almeno l’80 per cento dei mezzi a propria disposizione derivanti dai contributi globali della Confederazione e dai propri crediti stanziati in misure per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo secondo l’articolo 50 LEne. In tal modo si vogliono promuovere innanzitutto le misure con un’efficacia comprovabile (art. 104 cpv. 1 lett. b). Pur costituendo degli importanti pilastri, le misure di informazione e consulenza (art. 47 LEne) nonché di formazione e formazione continua (art. 48 LEne) non possono essere dotate – oppure solamente con un onere elevato – di un modello degli effetti.

Art. 107 Versamento

Il precedente articolo 108 viene ripreso invariato nella sostanza nell’articolo 107. Di regola il versamento dei contributi globali avviene una volta all’anno, a metà anno. Se vantaggioso sotto il profilo tecnico-finanziario, i Cantoni possono richiedere anche un versamento a tappe.

Art. 108 Spese di esecuzione

Il capoverso 1 riprende, invariato nel contenuto, il precedente articolo 109 capoverso 1 eccezion fatta per alcune lievi modifiche redazionali dovute all’articolo 34 capoverso 1 della legge sul CO2 e all’utilizzo di tutti i proventi a destinazione vincolata sotto forma di contributi globali ai programmi cantonali. Il capoverso 2 corrisponde al precedente articolo 109 capoverso 2 e viene ripreso invariato nella sostanza.

Art. 109 Comunicazione

Il nuovo articolo 109 capoverso 1 prevede che l’UFE si assuma la competenza per la comunicazione nazionale del programma per la riduzione delle emissioni di CO2 negli edifici. Inoltre esso deve poter stabilire principi che consentano una comunicazione unitaria a livello cantonale. In tal modo si vuole garantire la gestione e messa a disposizione di una piattaforma centrale per il Programma Edifici nonché un accesso unitario per tutti gli interessati.

Il capoverso 2 prevede che il Cantone comunichi i propri programmi di promozione e renda noto in forma appropriata che una parte dei mezzi finanziari deriva dai proventi della tassa sul CO2. In tal modo si impone ai Cantoni di sensibilizzare la popolazione e le imprese a rendere nota la provenienza dei mezzi finanziari per questo strumento di promozione (trasparenza).

Art. 110 Rendiconto

Poiché le basi per i contributi globali sono ora disciplinate nella LEne e quindi anche nell’OEn, il nuovo articolo 110 capoverso 1 per il rapporto rimanda all’articolo 61 OEn. Secondo il capoverso 2 oltre alle indicazioni di cui all’articolo 61 capoverso 3 OEn, il rapporto deve fornire per ogni progetto promosso, e suddivise per le singole misure, informazioni adeguate sulle riduzioni delle emissioni previste e conseguite. Il capoverso 3 prevede che l’UFE trasmetta il rapporto per conoscenza all’UFAM. I capoversi 2 e 3 corrispondono al contenuto del precedente articolo 110 capoverso 1 lettera a e capoverso 2.

Art. 111 Controllo

Poiché le basi per i contributi globali sono ora regolamentate nella LEne e quindi nell’OEn, il nuovo articolo 111 per il controllo dell’impiego corretto dei contributi globali rimanda all’articolo 62 OEn.