Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 22 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sul CO2
che si applicheranno le disposizioni sulla riduzione delle emissioni di CO2 per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri.
Il capoverso 3 prevede un’informazione dettagliata al pubblico sui risultati dell’esecuzione e riporta le informazioni da rendere note.
Sezione 7: Utilizzazione dei proventi della sanzione di cui all’articolo 13 della legge sul CO2
Art. 37
L’articolo 37 riprende il contenuto del precedente articolo 39. Il precedente articolo 38 viene cancellato, in quanto costituisce una mera ripetizione dell’articolo 37 della legge sul CO2 e dell’articolo 2 capoverso 1 lettera d della legge federale del 6 ottobre 2006 sul fondo infrastrutturale. Nell’ambito della creazione del Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA), l’articolo 37 della legge sul CO2 viene riveduto e anziché il fondo infrastrutturale prevede un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/ratsunterlagen?AffairId=20150023&k=PdAffairId:20150023). Se il FOSTRA verrà approvato ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2018, il presente articolo 37 verrà adattato nell’ambito del processo in corso.
Art. 74a Computo di attestati all'obiettivo di emissione
Questo nuovo articolo sostituisce l'articolo 12 capoverso 3 vigente e lo completa, stabilendo che le riduzioni delle emissioni ottenute nel quadro di progetti o programmi ai sensi degli articoli 5 o 5a sono considerate emissioni di gas serra prodotte dall'impresa e che, quindi, possono essere computate per la realizzazione dell'obiettivo di emissione.
Art. 74b Adeguamento dell’impegno di riduzione per le imprese che gestiscono impianti di coge-
nerazione
L’articolo 74b viene introdotto come soluzione transitoria fino al 2020. L’UFAM può adeguare gli impegni di riduzione esistenti (imprese non partecipanti al sistema di scambio di quote di emissioni, SSQE) (cpv. 1).
Se soddisfano i requisiti le imprese non partecipanti al SSQE che gestiscono un impianto di cogenerazione possono presentare all’UFAM entro il 31 maggio dell’anno successivo una domanda di adeguamento del proprio impegno di riduzione. L’UFAM mette a disposizione un apposito modello di domanda (cpv. 2).
Art. 76 cpv. 1bis, 1tere 3
All’impresa non partecipante al SSQE che gestisce un impianto di cogenerazione secondo l’articolo 96a e che non adempie puntualmente al proprio obbligo di investire, l’UFAM ordina la restituzione del 40 per cento della tassa sul CO2 rimborsata sui combustibili fossili impiegati per la produzione di elettricità (cpv. 1bis).
All’impresa che gestisce un impianto di cogenerazione secondo l’articolo 98a e non adempie puntualmente al proprio obbligo di investire, l’UFAM ordina la restituzione del 40 per cento della tassa sul CO2 rimborsata sui combustibili fossili impiegati per la produzione di elettricità (cpv. 1ter).
Gli importi restituiti a seguito del mancato rispetto dell’obbligo di investire confluiscono nuovamente come proventi dalla tassa sul CO2 e vengono ridistribuiti in maniera proporzionale (cpv. 3).
Art. 83 cpv. 2 e art. 90 cpv. 2
In queste due disposizioni vengono modificati i rimandi alla nuova legge sull’energia.