Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 22 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sul CO2
La nuova lettera cbisdisciplina l’adeguamento annuale dell’allegato 5.
Capitolo 12: Disposizioni finali
Sezione 2b: Disposizioni transitorie
Art. 146d
Conformemente all’articolo 10 capoverso 2 della legge sul CO2 che per autofurgoni e trattori a sella leggeri non prevede valori limite vincolanti prima del 2020, per questa categoria di veicoli tutte le disposizioni del capitolo 3 dell’ordinanza sul CO2 si applicano a partire dal 2020.
7. Commento agli allegati
Allegato 3: Riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati
Con la modifica della legge federale sull'imposizione degli oli minerali (LIOm; RS 641.61) entrata in vigore il 1º agosto 2016, i carburanti di cui all'articolo 12b LIOm non sono più considerati carburanti derivati da materie prime rinnovabili bensì biocarburanti. La terminologia impiegata nell'allegato 3 lettera d dell'ordinanza sul CO2 è adeguata di conseguenza.
Allegato 4: Calcolo delle emissioni di CO2 di veicoli in mancanza di dati di cui all’articolo 24 o 25 capoverso 1
L’allegato 4 è stato modificato. Sulla base di valori esperienziali e degli attuali dati relativi all’approvazione del tipo, le formule per il calcolo delle emissioni di CO2 determinanti, applicate esclusivamente a veicoli sprovvisti di approvazione generale europea, sono state specificate con un fattore di riduzione al fine di adeguarle ai progressi della tecnica. A causa della mancanza di dati di misurazione, per i veicoli sprovvisti di approvazione generale europea con le precedenti formule non era possibile una stima metodologicamente coerente. Per le automobili nonché gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri valgono ugualmente le formule in base alle analoghe caratteristiche tecniche e alle identiche procedure di misurazione.
Allegato 4a: Calcolo dell’obiettivo individuale
Il nuovo allegato 4a riprende il contenuto del precedente allegato 5 e integra determinati elementi. Nel numero 1 vengono aggiunte le formule di calcolo per autofurgoni e trattori a sella leggeri. Inoltre vengono stabilite le modifiche di parametri quali il valore limite e il coefficiente di aumento per il 2020 necessarie per adeguarsi alla regolamentazione dell’UE.
Al numero 2 viene stabilito il valore medio del peso a vuoto (peso a vuoto di riferimento) per il calcolo dell’obiettivo individuale secondo il numero 1. In base alla regola per gli autofurgoni e trattori a sella leggeri, dal 2020 il peso a vuoto di riferimento per questa categoria di veicoli viene calcolato per la prima volta nel 2018 ed è sancito nell’allegato 4a.
Una modifica radicale riguarda la definizione del peso a vuoto di riferimento, che rappresenta un parametro di calibrazione per la correzione del peso nel calcolo dell’obiettivo individuale. Sinora per le automobili il peso a vuoto di riferimento veniva determinato in base alle indicazioni del peso a vuoto secondo il rapporto di perizia 13.20 A. Il peso a vuoto di riferimento così determinato può divergere dal peso medio secondo le fonti di dati di cui agli articoli 24 e 25. Per evitare una differenza sistematica, in