Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 31 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione relativa all’ordinanza sull’aiuto all’incasso

N. rif.: COO.2180.104.7.159648 / 462/2018/00001

Lettera b

Il comitato CDOS, 15 Cantoni e 3 organizzazioni103 si oppongono alla concessione generale dell’aiuto all’incasso per qualsiasi contratto scritto di mantenimento senza che sia stato steso sotto forma di atto pubblico o approvato da un’autorità svizzera o estera.

Il comitato CDOS, 14 Cantoni e 2 organizzazioni104 approvano questa possibilità soltanto per i figli maggiorenni. Propongono pertanto di modificare la lettera b («contratti scritti di mantenimento approvati dall’autorità competente») e di aggiungere una lettera c («contratti scritti di mantenimento per figli maggiorenni, a prescindere dalla stesura sotto forma di atto pubblico o dall’approvazione di un’autorità svizzera o estera»).

Nello stesso senso, un altro Cantone105 auspica che l’aiuto all’incasso sia accordato soltanto in presenza di un contratto approvato dall’autorità competente, se tale approvazione è possibile e prevista dalla legge.

Soltanto 2 organizzazioni106 approvano questo articolo nel tenore posto in consultazione.

Infine, 2 Cantoni107 formulano osservazioni relative al rapporto esplicativo e chiedono di precisarvi, in linea generale, che l’avvio dell’esecuzione senza titolo di rigetto definitivo dell’opposizione è giustificato soltanto in casi eccezionali.

5.2.5 Art. 5 Competenza

Capoverso 3

Secondo 2 Cantoni e 1 organizzazione108, in caso di cambiamento di domicilio dell’avente diritto, la competenza per l’aiuto all’incasso deve spettare all’ufficio specializzato designato dal diritto cantonale del suo nuovo domicilio, anche per i contributi scaduti. Soltanto con il suo consenso, l’ufficio specializzato del luogo precedente può portare a termine le procedure pendenti.

Per 1 Cantone109 invece l’ufficio specializzato deve occuparsi soltanto dell’incasso dei contributi di mantenimento correnti, ragione per cui propone di sopprimere l’intero capoverso 3.

5.2.6 Art. 6 Scambio di informazioni e coordinamento tra uffici specializzati

3 Cantoni110 approvano esplicitamente la disposizione.

1 Cantone111 sottolinea che questa collaborazione trasversale esiste già tra vari uffici specializzati, in particolare nella Svizzera romanda.

Per 1 altro Cantone112, invece, il capoverso 2 sul coordinamento è superfluo; va stralciato in quanto l’ufficio specializzato dovrebbe occuparsi soltanto dell’incasso dei contributi di mantenimento correnti.

103 CDOS, pag. 2; AI, pag. 1; BE, pag. 2 seg.; BL, pag. 1; BS, pag. 2; FR, pag. 2; GE, allegato, pag. 3; JU, pag. 2; NE, allegato, pag. 2; NW, pag. 2; OW, pag. 2; SG, allegato, pag. 1; SO, pag. 2; VD, pag. 2; VS, pag. 2; ZG, pag. 2 seg.; UCS, pag. 2; SVA, pag. 2; FSP, pag. 1

104 CDOS, pag. 2; AI, pag. 1; BL, pag. 1; BS, pag. 2; FR, pag. 2; GE, allegato, pag. 3; JU, pag. 2; NE, allegato, pag. 2; NW, pag. 2; OW, pag. 2; SG, allegato, pag. 1; SO, pag. 2; VD, pag. 2; VS, pag. 2; ZG, pag. 2 seg.; UCS, pag. 2; SVA, pag. 2

105 BE, pag. 3

106 CFQF, pag. 3; FSFM, pag. 3

107 AG, pag. 3; BS, pag. 2

108 BE, pag. 3; ZG, pag. 2 seg.; FSP, pag. 2

109 ZH, pag. 3

110 BE, pag. 3; NE, allegato, pag. 3; TI, pag. 2

111 NE, allegato, pag. 3