Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 31 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione relativa all’ordinanza sull’aiuto all’incasso

N. rif.: COO.2180.104.7.159648 / 462/2018/00001

4Quando cessa l’aiuto all’incasso, l’ufficio specializzato allestisce un conteggio finale e lo consegna

all’avente diritto con tutte le sentenze e decisioni, gli attestati di carenza beni e i riconoscimenti di debiti pertinenti. L’avente diritto può chiedere la consegna di altri atti.

5L’aiuto all’incasso cessa tramite decisione motivata con indicazione dei rimedi giuridici».

Gli altri partecipanti alla consultazione si sono espressi in maniera specifica in merito ai diversi capoversi.

Capoverso 1 lettera a

1 Cantone206 chiede di completare la lettera come segue: «se la pretesa di mantenimento si estingue e tutti i contributi di mantenimento sono stati versati». Questo Cantone ritiene che l’aiuto all’incasso debba essere fornito anche se mira unicamente all’incasso degli arretrati. A suo parere, questa lettera potrebbe essere eventualmente spostata al capoverso 2, di modo che quando la pretesa di mantenimento si estingue l’ufficio specializzato possa cessare di intervenire ma non vi sia obbligato.

Capoverso 2 lettera a

1 Cantone207 propone di modificare come segue questa lettera: «l’avente diritto viola gravemente il proprio obbligo di collaborazione». È infatti difficile determinare se una violazione dell’obbligo di collaborazione sia grave o no.

2 organizzazioni208 ritengono che questo capoverso, come l’articolo 10, limiti in maniera inammissibile la libertà d’azione dell’avente diritto. Nella prassi, alcuni uffici specializzati intervengono soltanto con un ritardo notevole. Occorrerebbe pertanto prevedere che l’avente diritto possa intraprendere passi autonomi soltanto d’intesa con l’ufficio specializzato.

Capoverso 2 lettera b

1 Cantone209 non ritiene sensato il termine di un anno. Propone di stralciare questa lettera e di lasciar decidere all’ufficio specializzato come procedere, conformemente all’articolo 11 capoverso 1. 1 altro Cantone210 invece propone di prorogare questo termine a tre anni; secondo la sua esperienza, la possibilità di incassare i contributi oltre un anno dopo l’ultimo tentativo non è così rara. 3 organizzazioni211 propongono addirittura un termine di quattro anni.

Per 1 Cantone212 questo capoverso si chiede se l’ottenimento di un attestato di carenza beni costituisca una prestazione dell’aiuto all’incasso. In caso affermativo, l’avente diritto può avere interesse che l’ufficio specializzato interrompa il termine di prescrizione, anche se le probabilità d’incasso sono minime.

Infine, 1 Cantone213 precisa che ad ogni modo ricorrerà a questa possibilità soltanto se l’avente diritto non riceve anticipi, poiché negli altri casi la cessazione dell’aiuto all’incasso (e automaticamente degli anticipi) comporterebbe un trasferimento degli oneri ai servizi sociali.

Capoverso 2 lettera c

1 Cantone214 spiega che non cesserà l’aiuto all’incasso se le relazioni tra le parti sono molto tese. Infatti in tali casi soltanto l’intervento dell’ufficio specializzato garantisce il versamento regolare del contributo di mantenimento.

206 BE, pag. 6

207 BL, pag. 2

208 frbb, pag. 3; FZ ZH, pag. 2

209 GL, pag. 2

210 SG, allegato, pag. 2

211 EFS, pag. 4; CFQF, pag. 4; USS, pag. 2

212 TG, pag. 2

213 FR, pag. 4