Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 31 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione relativa all’ordinanza sull’aiuto all’incasso
N. rif.: COO.2180.104.7.159648 / 462/2018/00001
Infine 3 Cantoni235 chiedono lo stralcio di questo capoverso. Secondo le disposizioni del Codice civile sono gratuite le prestazioni dell’ufficio specializzato, ma non quelle di terzi; non è opportuno addossare altri costi all’ente pubblico236. 1 Cantone237 ritiene che o l’avente diritto può beneficiare del gratuito patrocinio o deve assumersi i costi dell’aiuto all’incasso. Questa precisazione sarebbe particolarmente importante per l’incasso di contributi di mantenimento all’estero.
2 organizzazioni238 esprimono la loro preoccupazione in merito a questo tema. I costi risultanti dalle prestazioni di terzi dovrebbero essere addossati all’avente diritto soltanto se quest’ultimo vive in condizioni molto agiate, determinate sulla base di una regola chiara che non lasci alcun margine di apprezzamento. Alla luce delle possibili conseguenze di una procedura per l’avente diritto, 1 organizzazione239 sottolinea l’importanza di una comunicazione chiara a tale proposito tra l’ufficio specializzato e l’avente diritto.
Capoverso 2 lettera a
Secondo 1 Cantone240, se versa in buone condizioni finanziarie, la persona che chiede l’aiuto all’incasso per i contributi di mantenimento dei figli deve assumersi i relativi costi.
1 organizzazione241 chiede di precisare nell’OAInc che la gratuità concerne anche le prestazioni per l’incasso dei contributi di mantenimento dovuti ai figli maggiorenni.
Capoverso 2 lettera b
1 Cantone242 chiede di modificare questo capoverso, in quanto l’ufficio specializzato deve disporre del margine di apprezzamento necessario per decidere se addossare o meno all’avente diritto i costi anticipati.
1 Cantone243 propone lo stralcio del capoverso a causa dell’assenza di criteri comprensibili per la sua applicazione.
Il comitato CDOS e 4 Cantoni244 approvano invece l’indicazione di un sistema di calcolo già noto. Sarebbe ipotizzabile anche il sistema utilizzato nel quadro delle prestazioni complementari (si vedano gli art. 5 cpv. 2 e 3 OPGA245). 1 Cantone246 ritiene invece che l’ordinanza dovrebbe stabilire un sistema di calcolo chiaro. Il sistema di calcolo è oggetto di osservazioni anche da parte di 3 organizzazioni247: secondo loro ai valori determinanti per il gratuito patrocinio va aggiunto l’importo per coprire il fabbisogno esistenziale previsto nel sistema delle prestazioni complementari della LAVS248.
1 Cantone249 teme che il sistema possa mettere in difficoltà alcuni creditori e rinvia alla sua prassi, che consiste nel lasciare i costi a carico della collettività in questo tipo di situazioni. Questo timore è condiviso da un’organizzazione250, in quanto in determinate situazioni il gratuito patrocinio deve essere rimborsato.
235AG, pag. 4; ZG, pag. 2/4 seg.; ZH, pag. 5
236ZH, pag. 5
237ZG, pag. 2/4 seg.
238frbb, pag. 3 seg.; FZ ZH pag. 4
239Coordinazione ONG, pag. 3
240ZH, pag. 5 seg.
241FZ ZH, pag. 4
242GE, allegato, pag. 5
243AG, pag. 4
244CDOS, pag. 3; AI, pag. 3; AR, pag. 3; NW, pag. 3; SZ, pag. 2
245Ordinanza dell’11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; RS 830.11
246BL, pag. 3
247Coordinazione ONG, pag. 3; frbb, pag. 4; FZ ZH 4 seg.
248Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
RS 831.30
249 VD, pag. 3
250 EFS, pag. 4