Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 31 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione relativa all’ordinanza sull’aiuto all’incasso
N. rif.: COO.2180.104.7.159648 / 462/2018/00001
to correnti. Una volta versati tutti i contributi di mantenimento correnti, il versamento sarebbe imputato al contributo scaduto da più tempo. Se più contributi di mantenimento sono scaduti contemporaneamente, l’imputazione sarebbe proporzionale.
Capoverso 1
2 Cantoni199 propongono di integrare questo capoverso e di precisare che i pagamenti in entrata vanno imputati dapprima ai contributi di mantenimento correnti. Soltanto quando l’insieme dei contributi di mantenimento correnti è stato onorato, sarebbe giustificato imputare il pagamento al debito scaduto da più tempo al fine di evitarne la prescrizione conformemente all’articolo 87 capoverso 1 CO200.
In presenza di più aventi diritto, secondo 1 Cantone201 l’imputazione dovrebbe essere proporzionale. Per 1 Cantone e 4 organizzazioni202 invece l’imputazione dovrebbe avvenire secondo le medesime regole che disciplinano la determinazione del contributo di mantenimento: le pretese di mantenimento del figlio minorenne prevalgono su quelle del figlio maggiorenne, che a loro volta prevalgono su quelle del coniuge o dell’ex coniuge. In presenza di più aventi diritto dello stesso gruppo, l’imputazione dovrebbe essere proporzionale. Infine, 1 Cantone203 aderisce alla proposta di privilegiare il contributo dovuto al figlio minorenne, mentre per gli altri aventi diritto l’imputazione dovrebbe essere proporzionale.
5.6 Sezione 5: Cessazione dell’aiuto all’incasso
5.6.1 Art. 17
Questa disposizione ha suscitato reazioni sia da parte dei Cantoni sia da parte delle organizzazioni.
1 Cantone204 approva il disciplinamento dettagliato della cessazione dell’aiuto all’incasso. 1 organizzazione205 invece critica la disposizione nel suo complesso e propone di riformularla integralmente:
«1 L’ufficio specializzato cessa definitivamente l’aiuto all’incasso nei casi seguenti: a. in caso di ritiro del mandato di aiuto all’incasso da parte dell’avente diritto; b. in caso di grave violazione dell’obbligo di collaborazione da parte dell’avente diritto.
2 L’ufficio specializzato può cessare l’aiuto all’incasso se: a. l’avente diritto cambia e domicilio e il cambiamento comporta una modifica della competenza in materia di aiuto all’incasso (art. 5 cpv. 2); b. i contributi di mantenimento non possono più essere incassati, ma in ogni caso tre anni dopo l’ultimo tentativo di incasso infruttuoso; c. l’obbligato adempie regolarmente e in modo completo il proprio obbligo di mantenimento da un anno.
3 L’ufficio specializzato prosegue l’aiuto all’incasso per i contributi di mantenimento scaduti fino al momento della cessazione secondo il capoverso 2. Se nell’ambito di un cambiamento di domicilio trasferisce le procedure di aiuto all’incasso pendenti al nuovo ufficio specializzato (art. 5 cpv. 3), cessa integralmente il proprio aiuto.
199 BE, pag. 5 seg.; ZH, pag. 4
200 FR, pag. 3 seg.
201 BE, pag. 5 seg.
202 FR, pag. 3 seg.; EFS, pag. 3; CFQF, pag. 5; FSBS, pag. 2; SVA, pag. 3
203 ZG, pag. 2/4
204 BS, pag. 4
205 SVA, pag. 4 seg.