Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 31 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione relativa all’ordinanza sull’aiuto all’incasso

N. rif.: COO.2180.104.7.159648 / 462/2018/00001

Capoverso 3

Secondo 1 Cantone215 anche la cessazione dell’aiuto all’incasso per violazione dell’obbligo di collaborazione (cpv. 1 lett. b) dovrebbe comportare la fine dell’aiuto all’incasso per contributi di mantenimento scaduti, dato che la prosecuzione di tali procedure richiede l’obbligo di collaborazione. Propone pertanto di modificare questo capoverso come segue: «L’ufficio specializzato prosegue l’aiuto all’incasso per i contributi di mantenimento scaduti fino al momento della cessazione nei casi di cui al capoverso 2 lettere b e c».

1 altro Cantone216 suggerisce di allentare questo capoverso e di permettere all’ufficio specializzato di definire autonomamente la strategia da adottare per le procedure in corso. Ciò permetterebbe in particolare di gestire meglio le situazioni in cui l’avente diritto si trasferisce all’estero senza avvisare l’ufficio specializzato. Questo Cantone propone di modificare come segue il capoverso 3: «L’ufficio specializzato prosegue di norma l’aiuto all’incasso per i contributi di mantenimento scaduti fino al momento della cessazione».

Infine 1 Cantone217 chiede di stralciare questo capoverso, in quanto l’onere legato alla prosecuzione dell’incasso di contributi di mantenimento scaduti è eccessivo. L’ufficio specializzato diventerebbe ad esempio responsabile dell’interruzione della prescrizione.

Capoverso 4

1 Cantone218 propone di integrare come segue il presente capoverso: «Quando cessa l’aiuto all’incasso, l’ufficio specializzato allestisce un conteggio finale e lo consegna all’avente diritto con tutte le sentenze e decisioni, gli attestati di carenza beni e i riconoscimenti di debiti pertinenti».

1 organizzazione219 ritiene che l’OAInc dovrebbe prevedere l’obbligo di comunicare la cessazione dell’aiuto all’incasso tramite decisione impugnabile o perlomeno indicare che l’avente diritto può esigere una tale decisione. 3 organizzazioni220 chiedono di formulare come segue questo capoverso: «Alla fine dell’aiuto all’incasso, l’ufficio specializzato emana una decisione motivata con indicazione dei rimedi giuridici e consegna all’avente diritto un conteggio finale nonché eventuali documenti concernenti gli arretrati non ancora incassati (riconoscimento del debito, attestati di carenza beni, ecc.)».

Altre richieste

2 organizzazioni221 propongono di aggiungere un capoverso 5 che preveda esplicitamente l’obbligo di fornire l’aiuto all’incasso per gli arretrati non incassati se l’avente diritto apprende in un secondo tempo che la situazione patrimoniale dell’obbligato è migliorata.

5.7 Sezione 6: Costi dell’aiuto all’incasso

5.7.1 Art. 18 Prestazioni dell’ufficio specializzato

Capoverso 1

3 Cantoni222 chiedono di precisare esplicitamente nell’OAInc che i costi risultanti dall’aiuto all’incasso in favore del figlio possono essere addossati all’obbligato.

214 FR, pag. 4

215 AR, pag. 2

216 NE, allegato, pag. 5

217 ZH, pag. 4seg.

218 SG, allegato, pag. 2

219 FSFM, pag. 5

220 EFS, pag. 4; CFQF, pag. 6; USS, pag. 2

221 EFS, pag. 4; CFQF, pag. 6