Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 31 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione relativa all’ordinanza sull’aiuto all’incasso
N. rif.: COO.2180.104.7.159648 / 462/2018/00001
5.5 Sezione 4: Imputazione degli importi incassati
Le disposizioni sull’imputazione degli importi incassati rientrano tra quelle che hanno dato adito al maggior numero di richieste di modifica fondamentale.
1 Cantone189 ritiene che queste disposizioni andrebbero stralciate, in quanto si tratta di questioni di competenza dei Cantoni. Nel caso in cui venissero comunque mantenute, avanza proposte di modifica.
Per 1 altro Cantone190 il campo d’applicazione di queste disposizioni non è definito con sufficiente chiarezza: sono applicabili a tutti gli importi trasferiti tramite l’ufficio specializzato (che si occupa anche dell’incasso degli anticipi forniti dall’ente pubblico) o soltanto agli importi dovuti all’avente diritto? Per eliminare questa ambiguità, propone di modificare il titolo della sezione 4 come segue: «Imputazione degli importi incassati in favore dell’avente diritto al mantenimento».
5.5.1 Art. 15 In caso di pagamento parziale
3 organizzazioni191 propongono di riformulare la disposizione che, partendo dal principio del primato del contributo di mantenimento corrente e degli assegni familiari, si applicherebbe a tutti i pagamenti (integrali e parziali) e terrebbe conto degli articoli 85-87 CO.
Capoverso 1
6 Cantoni192 propongono di modificare questo capoverso e di sancire nell’ordinanza il principio secondo cui, in caso di pagamento parziale, l’importo incassato dovrebbe essere imputato al contributo di mantenimento corrente. Il contributo di mantenimento corrente dovrebbe sempre avere la priorità sugli arretrati, le spese e gli interessi193. Questa proposta è sostenuta anche da 1 organizzazione194.
Secondo 1 Cantone195, una volta versato il contributo di mantenimento, le parti dovrebbero essere libere di accordarsi in merito all’imputazione di un eventuale importo residuo e le regole di ripartizione previste dall’ordinanza dovrebbero applicarsi soltanto a titolo sussidiario.
Capoverso 2
2 Cantoni196 propongono di stralciare il capoverso con il riferimento agli assegni familiari.
5 organizzazioni197 propongono invece di invertire l’ordine di imputazione proposto e di privilegiare gli assegni familiari.
5.5.2 Art. 16 In caso di più debiti
Secondo 1 Cantone198 la disposizione deve essere interamente riformulata e il titolo marginale adeguato in modo da precisare che riguarda i casi in cui l’ufficio specializzato rappresenta più persone. Nel caso in cui l’obbligato non indichi il destinatario del versamento, quest’ultimo sarebbe imputato, in misura proporzionale, anzitutto ai contributi di mantenimen-
189 ZG, pag. 2/4
190 NE, allegato, pag. 4seg.
191 EFS, pag. 3; CFQF, pag. 5; Coordinazione ONG, pag. 2
192 BE, pag. 5; FR, pag. 3; JU, pag. 2; NE, allegato, pag. 4 seg.; VS, pag. 3; ZG, pag. 2/4
193 FR, pag. 3; VS, pag. 3
194 SVA, pag. 3
195 VS, pag. 3
196 GE, allegato, pag. 4; NE, allegato, pag. 4
197 EFS, pag. 3; CFQF, pag. 5; Coordinazione ONG, pag. 2; SVA, pag. 3; FSP, pag. 2
198 ZH, pag. 3 seg.