Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 31 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione relativa all’ordinanza sull’aiuto all’incasso
N. rif.: COO.2180.104.7.159648 / 462/2018/00001
Capoverso 2
1 partito223 propone di integrare questo capoverso con un elenco non esaustivo di eccezioni al principio della gratuità, come ad esempio la buona situazione finanziaria dell’avente diritto o la violazione dell’obbligo di cooperazione (art. 10).
5.7.2 Art. 19 Prestazioni di terzi: anticipo dei costi
2 Cantoni224 chiedono lo stralcio di questa disposizione.
3 Cantoni225 chiedono di sopprimere perlomeno l’anticipo delle spese di traduzione. Ciò renderebbe necessarie traduzioni ufficiali in tutte le lingue e cagionerebbe costi molto elevati226. In mancanza di un titolo di rigetto dell’opposizione per questi costi, questa disposizione implicherà in ultima analisi che l’ente pubblico dovrà assumersi definitivamente questi costi: un’azione di riconoscimento del debito per questi costi sarebbe sproporzionata227.
1 Cantone228 si dichiara esplicitamente disposto ad anticipare questi costi, a condizione di precisare che l’anticipo è versato soltanto nei casi in cui una traduzione è veramente necessaria e l’avente diritto non può rivolgersi a una persona della sua cerchia privata.
5.7.3 Art. 20 Prestazioni di terzi: assunzione dei costi
Capoverso 1
1 Cantone229 approva questo capoverso. 1 altro Cantone230 ritiene invece che sia contrario al diritto superiore e vada pertanto stralciato. È in particolare inammissibile addossare le spese di traduzione all’obbligato, dato che quest’ultimo non è parte della procedura di aiuto all’incasso.
Capoverso 2
1 Cantone231 approva questo capoverso, ma propone di sostituire «eingefordert» con «erhältlich gemacht» nel periodo introduttivo (concerne soltanto la versione tedesca). 1 altro Cantone232 propone di semplificare il capoverso e di ammettere in linea generale che l’ente pubblico si assuma i costi, a condizione che l’avente diritto non viva in condizioni agiate ai sensi dell’articolo 328 CC.
2 Cantoni233 chiedono di precisare nell’OAInc (e non soltanto nel rapporto esplicativo) il principio secondo cui i costi sono addossati all’avente diritto se è impossibile ottenerne il rimborso presso l’obbligato e la situazione finanziaria dell’avente diritto lo consente. 1 organizzazione234 precisa che i costi devono essere assunti da coloro che li hanno cagionati: in caso di miglioramento della loro situazione finanziaria, l’obbligato e l’avente diritto possono persino essere chiamati a pagarli in un secondo tempo.
222 AI, pag. 3; SH, pag. 1seg.; TG, pag. 2
223 pvl, pag. 2
224 ZH, pag. 5; SH, pag. 2
225 FR, pag. 4; TI; pag. 2 seg.; VS, pag. 3
226 VS, pag. 3
227 FR, pag. 4
228 OW, pag. 2
229 AG, pag. 4
230 ZH, pag. 5
231 BS, pag. 5
232 JU, pag. 2
233 BL, pag. 3; JU, pag. 2
234 CP, pag. 2