Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/81: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 36 pagine
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Punti essenziali del progetto
16 anni e 1 mese. Il fatto che i genitori ricevano gli assegni di formazione, più elevati rispetto a quelli per i figli, solo diversi mesi dopo l’inizio della formazione postobbligatoria sta quindi diventando un problema sempre più diffuso in molti Cantoni HarmoS.
Nei Cantoni che non hanno aderito ad HarmoS, la scuola dell’obbligo dura complessivamente nove anni (inizio a 6 anni compiuti) o undici anni (inizio a 4 anni compiuti). Soltanto il Cantone di Appenzello Esterno prevede un obbligo di soli otto anni (inizio a 6 anni compiuti). In questo Cantone i giovani terminano quindi la scuola dell'obbligo già dopo il compimento del 14° anno di età, ma di regola frequentano anche il nono anno scolastico, ossia l’ultimo anno del livello secondario I. Nei Cantoni che non hanno aderito ad HarmoS, la data di riferimento per l'inizio dell’obbligo scolastico è tuttora disciplinata in modo eterogeneo. Si può quindi supporre che sul piano nazionale molti giovani inizino la formazione postobbligatoria prima di compiere 16 anni.
Sistema dell'istruzione negli Stati membri dell’UE/AELS e in altri tre Stati contraenti
Per i figli residenti all’estero, gli assegni familiari sono versati soltanto se ciò è previsto da una convenzione internazionale. Per la formulazione della nuova disposizione sugli assegni di formazione è dunque importante conoscere la durata dell’obbligo scolastico negli Stati contraenti.
Da un’analisi dei grafici per Paese30, consultabile sulla banca dati Eurydice, emerge che in sette Stati membri dell’UE/AELS31 la scuola dell’obbligo dura fino a 15 anni, in 19 Stati32 fino a 16, in uno Stato33 fino a 17 e in quattro Stati34 fino a 18 anni. In virtù della LAFam35, gli assegni familiari sono esportati anche in Bosnia e Erzegovina, Montenegro e Serbia, Paesi nei quali la scuola dell’obbligo dura fino a 14,5-15 anni. Da questi dati emerge chiaramente che la durata dell’obbligo scolastico varia notevolmente da uno Stato contraente all’altro.
Limite di età attuale
Il limite di età di 16 anni attualmente vigente era stato fissato partendo da un’altra prospettiva: il limite previsto inizialmente dalla LAF per gli assegni per i figli era di 15 anni36. Nel 1965 si decise di innalzarlo a 16 anni per farlo corrispondere all’età della fine dell’obbligo scolastico37 (in modo da includere anche i bambini più grandi di un’annata scolastica). A seguito di questa decisione gli assegni furono concessi per un anno in più, e questo incondizionatamente, ossia senza verificare se i figli seguissero o meno una formazione. L’innalzamento del limite di età migliorò la situazione delle famiglie, visto che fino all’entrata in vigore dalla LAFam, nel 2009, l’importo degli assegni familiari nell’agricoltura era lo stesso per tutti i figli, anche per quelli che seguivano una formazione.
In sede di elaborazione della LAFam, i limiti di età furono stabiliti sulla base di quelli della LAF e degli ordinamenti cantonali. Prima dell’introduzione della LAFam, la LAF e gli ordinamenti di 22 Cantoni prevedevano un limite di 16 anni per il diritto agli assegni per i
30 Disponibile (in inglese) all’indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Countries. I grafici rappresentano in modo schematico e semplificato il sistema dell'istruzione del rispettivo Paese, ragion per cui sono possibili differenze rispetto ai limiti di età indicati, soprattutto negli Stati federali.
31 Austria, Cipro, Croazia, Grecia, Liechtenstein, Repubblica ceca e Slovenia.
32 Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria.
33 Romania.
34 Belgio, Germania, Paesi Bassi e Portogallo.
35 In virtù della LAF gli assegni familiari sono esportati anche in altri Paesi.
36 Nel 1953, all’entrata in vigore della LAF (allora legge federale concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna [RU 1952 839]), il limite di età per gli assegni familiari era di 15 anni compiuti. Per «i figli che fanno ancora degli studi» era di 20 anni. Laddove vigeva l’obbligo di frequentare la scuola fino al 16° anno di età, gli assegni per i figli venivano versati finché il figlio veniva prosciolto dall’obbligo scolastico (FF 1952 I 129, in particolare pag. 153).
37 Su proposta della Commissione del Consiglio degli Stati, il Parlamento innalzò a 16 anni il limite di età per gli assegni per i figli, motivando la propria decisione con la quasi generale estensione dell’obbligo scolastico a 16 anni (Boll. Uff. 1965 III 113).