Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/81: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 36 pagine

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Aspetti giuridici

Parte III (aiuti finanziari a organizzazioni familiari): la competenza principale in materia di politica familiare spetta ai Cantoni e ai Comuni, che conoscono la realtà e i bisogni locali molto meglio della Confederazione. In virtù dell’articolo 116 capoverso 1 Cost., tuttavia, anche la Confederazione può adottare provvedimenti a tutela della famiglia. Essa può sostenere con aiuti finanziari le attività di organizzazioni operanti a livello nazionale o di regione linguistica che altrimenti non potrebbero essere debitamente svolte, a condizione che le misure di autoaiuto ragionevolmente esigibili e le altre possibilità di finanziamento non siano sufficienti. In generale i Cantoni sostengono solo le attività che riguardano il loro territorio. Quelle svolte dalle organizzazioni attive a livello nazionale o di regione linguistica contribuiscono spesso a migliorare notevolmente la qualità dell’offerta. Il sostegno della Confederazione ad attività svolte a livello nazionali o di regione linguistica è pertanto sensato e opportuno.

5.5.2 Principio dell’equivalenza fiscale

La parte I (assegni di formazione dall’inizio della formazione postobbligatoria) e la parte II (assegni familiari per le madri sole disoccupate) non avranno ripercussioni sui principi di finanziamento.

Parte III (aiuti finanziari a organizzazioni familiari): la Confederazione parteciperà al finanziamento degli aiuti e stabilirà le condizioni per la loro concessione. In tal modo sarà rispettata l’equivalenza fiscale relativa alla concordanza tra finanziatori e decisori. La promozione delle famiglie rappresenta un’importante questione di politica sociale. Gli aiuti finanziari andranno a vantaggio dell’economia nazionale nel suo complesso, in quanto un’offerta di qualità in termini di accompagnamento, consulenza e formazione familiari rafforza la coesione sociale.

5.5.3 Rispetto della sfera di competenza dei Cantoni

La parte I (assegni di formazione dall’inizio della formazione postobbligatoria) e la parte II (assegni familiari per le madri sole disoccupate) non avranno ripercussioni sulla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. La sfera di competenza dei Cantoni è dunque rispettata.

Parte III (aiuti finanziari a organizzazioni familiari): gli aiuti finanziari saranno concessi a organizzazioni familiari attive a livello nazionale o di regione linguistica, mentre le prestazioni di sostegno versate dai Cantoni sono destinate generalmente a organizzazioni familiari attive a livello cantonale. La sfera di competenza dei Cantoni è dunque rispettata.

5.6 Conformità alla legge sui sussidi

Le considerazioni riportate di seguito concernono soltanto gli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (parte III).

5.6.1 Importanza degli aiuti finanziari per gli obiettivi perseguiti dalla Confederazione

La promozione delle famiglie è uno dei quattro ambiti d’intervento definiti dal Consiglio federale nel rapporto concernente lo stato della politica familiare e le possibilità d’intervento della Confederazione, redatto in adempimento del postulato Tornare 13.3135. Il Consiglio federale attribuisce grande importanza ai servizi e alle offerte di consulenza destinati alle famiglie e considera il loro sviluppo un obiettivo prioritario della politica familiare, tenuto conto dei cambiamenti sociali e familiari in atto89. Gli aiuti finanziari in esame permetteranno di sostenere in modo mirato le attività di organizzazioni i cui scopi sono l’accompagnamento,

89 Cfr. il rapporto del Consiglio federale Familienpolitik. Auslegeordnung und Handlungsoptionen des Bundes, redatto in adempimento del postulato Tornare 13.3135 Politica familiare del 20 marzo 2013, pag. 8. Il rapporto è disponibile (in tedesco e in francese) all’indirizzo www.ufas.admin.ch > Temi di politica sociale > Politica familiare > Informazioni di base > Rapporto sulla politica familiare.