Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/81: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 36 pagine

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Commento ai singoli articoli

- La lettera f stabilisce che in caso di scioglimento o di fusione dell’organizzazione il suo patrimonio deve essere trasferito a un’organizzazione familiare di utilità pubblica. L’utile realizzato dalle organizzazioni aventi diritto agli aiuti finanziari include sempre anche una determinata quota degli aiuti che confluisce nel capitale dell’organizzazione. Va pertanto garantito che, in caso di scioglimento o fusione, anche questa parte continui ad essere impiegata per scopi di utilità pubblica a favore delle famiglie.

Art. 21h Procedura e quota massima

Cpv. 1

Poiché l’UFAS è competente a livello federale per le questioni di politica familiare e dispone dunque delle necessarie conoscenze specifiche per l’attribuzione degli aiuti finanziari in questo settore, esso dovrà mantenere anche in futuro la responsabilità esecutiva. Le richieste di aiuti finanziari andranno pertanto presentate all’UFAS.

Cpv. 2

Gli aiuti finanziari saranno concessi sulla base di un contratto di diritto pubblico (art. 16 cpv. 2 lett. a73 LSu), il che corrisponde alla prassi vigente.

L’attribuzione di aiuti finanziari per via contrattuale è la soluzione più adatta, poiché permette di concordare chiari obiettivi strategici su un orizzonte temporale di una certa durata. Grazie a un sistema di controlling, il raggiungimento di questi obiettivi strategici può inoltre essere facilmente verificato ogni anno. L’importo degli aiuti finanziari può quindi essere fissato in base alle prestazioni effettivamente fornite. Questo sistema garantisce sia la necessaria vincolatività degli accordi stipulati che una flessibilità sufficiente per reagire a eventuali cambiamenti delle condizioni quadro. Ciò consente di impiegare i mezzi federali nel modo più efficiente ed efficace possibile.

Cpv. 3

La quota massima rappresenta la partecipazione massima della Confederazione alle spese computabili, che ammonta al 50 per cento. Gli elementi compresi nelle spese computabili saranno fissati a livello d’ordinanza.

In questo modo si garantisce che le organizzazioni familiari non svolgano determinate attività solo per ottenere risorse dalla Confederazione: esse dovranno quindi essere finanziate anche tramite prestazioni proprie. Questa disposizione risponde al principio stabilito nell’articolo 7 lettera h LSu.

Le organizzazioni familiari che chiedono aiuti finanziari devono dichiarare nel relativo modulo se, ed eventualmente per quali compiti, chiedano o ricevano aiuti finanziari da parte di altri uffici federali. Se il sovvenzionamento di uno stesso compito rischia di determinare doppioni, l’UFAS contatta l’ufficio federale competente, chiarisce la questione e fissa la procedura da seguire al fine di evitare il doppio sovvenzionamento.

Cpv. 4

Questa norma di delega conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni d’esecuzione concernenti la procedura per il versamento di aiuti finanziari e le spese computabili. La procedura dovrà basarsi sulla prassi già vigente.

73 RS 616.1