Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/81: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 36 pagine

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Commento ai singoli articoli

Art. 19 Diritto agli assegni familiari

Cpv. 1ter

Primo periodo

Aventi diritto: in futuro le madri sole disoccupate dovranno poter far valere un diritto ad assegni familiari65 a titolo di persone prive di attività lucrativa dal momento del parto e per tutto il periodo di riscossione dell’indennità di maternità, se per lo stesso periodo non vi è un altro avente diritto ad assegni familiari per il medesimo figlio. Anche per questa categoria di aventi diritto varrà quindi il principio della sussidiarietà del diritto agli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa.

Il diritto agli assegni familiari sussiste esclusivamente per le donne che hanno diritto all’indennità di maternità secondo gli articoli 16b segg. LIPG. Contrariamente alla LADI, l’articolo 16b capoverso 3 lettere a e b LIPG, in combinato disposto con l’articolo 29 OIPG, non presuppone l’idoneità al collocamento66. Secondo l’articolo 29 OIPG, le madri disoccupate hanno diritto all’indennità di maternità se fino al parto hanno beneficiato di un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione (lett. a) o se il giorno del parto adempiono il periodo di contribuzione necessario per beneficiare di un’indennità giornaliera ai sensi della LADI (lett. b). Le madri disoccupate devono dunque adempiere solo il termine quadro biennale di cui all’articolo 9 capoverso 1 LADI. Per contro, non devono necessariamente essere annunciate per il collocamento all’ufficio del lavoro per poter essere considerate disoccupate al momento del parto (DTF 136 V 239 consid. 2.1). Il vantaggio del rimando alla LIPG sta nel fatto che la verifica delle condizioni di diritto poste nell'articolo in questione viene già effettuata dalle casse di compensazione AVS. Le casse di compensazione per assegni familiari possono dunque partire dal presupposto che le madri disoccupate che percepiscono un’indennità di maternità abbiano anche diritto a ricevere gli assegni familiari a titolo di persone prive di attività lucrativa, se nessun altro può far valere il diritto a tali assegni.

Durata del diritto: le madri sole disoccupate dovranno poter far valere il diritto ad assegni familiari a titolo di persone prive di attività lucrativa, sia per il figlio appena nato che per eventuali figli più grandi, per i 98 giorni in cui hanno diritto all’indennità di maternità. La durata del diritto viene circoscritta in questa disposizione mediante la formulazione «sono altresì considerate prive di attività lucrativa per il periodo della durata di tale diritto».

Il diritto all’indennità di maternità inizia il giorno del parto (art. 16c cpv. 1 LIPG). Nei Cantoni che concedono assegni una tantum queste madri hanno diritto agli assegni di nascita o di adozione anche per il figlio appena nato o adottivo.

Nel caso delle prestazioni pecuniarie periodiche, tuttavia, il momento dell’inizio e la durata del diritto agli assegni familiari sono disciplinati in modo diverso a seconda che si tratti di figli appena nati o di eventuali figli più grandi.

- Figli appena nati: in base alla regolamentazione proposta, le madri sole disoccupate saranno considerate prive di attività lucrativa durante il periodo di riscossione dell’indennità di maternità. Alle persone prive di attività lucrativa si applicano le stesse regole valide per quelle che esercitano un’attività lucrativa, vale a dire che l’intero assegno familiare viene versato retroattivamente per tutto il mese della nascita (art. 3 cpv. 1 lett. a LAFam). In futuro questo varrà quindi anche per le madri sole disoccupate, a prescindere dal giorno a partire dal quale viene versata l’indennità di

65 Gli assegni familiari comprendono gli assegni per i figli e quelli di formazione, versati periodicamente, nonché gli assegni di nascita e quelli di adozione, versati una tantum, se i Cantoni lo prevedono nei loro ordinamenti sugli assegni familiari (cfr. art. 3 cpv. 1 e 2 LAFam).

66 Sono disoccupate ai sensi della LADI solo le persone considerate idonee al collocamento (art. 8 cpv. 1 lett. f LADI). Nel caso delle donne incinte disoccupate si pone la delicata questione della loro idoneità al collocamento.