Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/81: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 36 pagine
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Commento ai singoli articoli
il figlio inizia una formazione postobbligatoria tra il 15° e il 16° anno d’età. Se in questo lasso di tempo il figlio non ha ancora iniziato alcuna formazione postobbligatoria, l’assegno per i figli continuerà a essere versato fino ai 16° anni compiuti, come avviene oggi. In analogia alle modifiche previste in questa lettera, anche nel terzo periodo verrà precisato che per i figli con un’incapacità al guadagno l’assegno per i figli sarà versato sino alla fine del mese in cui essi compiono il 20° anno d’età.
Lett. b
In futuro l’assegno di formazione dovrà essere versato già a partire dal momento in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria e ha compiuto il 15° anno d’età.
Per sapere cosa s’intenda per formazione postobbligatoria si continuerà a far riferimento alla definizione di formazione contenuta nell’ordinanza del 31 ottobre 194763 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)64. Sviluppata dalla giurisprudenza, questa definizione ha dato buoni risultati nella prassi applicativa. L’articolo 1 OAFami sarà adeguato di conseguenza.
Secondo l’articolo 49biscapoverso 1 OAVS, un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni. La definizione di formazione vigente per l’AVS non corrisponde esattamente a una formazione postobbligatoria: in alcuni Cantoni, ad esempio, le scuole di maturità iniziano già nel periodo della scuola dell’obbligo. Per gli allievi che le frequentano, la preparazione sistematica all’acquisizione di un diploma professionale o di una formazione generale che funge da base per diverse professioni avviene dunque, tramite un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente, già prima della fine della scuola dell’obbligo. La formazione presso una scuola di maturità cantonale vale pertanto già quale formazione ai sensi dell’AVS. Va inoltre rilevato che nel Cantone di Appenzello Esterno gli allievi finiscono la scuola dell’obbligo un anno prima che negli altri Cantoni, segnatamente nel loro 15° anno d’età (cioè tra i 14 e 15 anni). Inoltre, le regolamentazioni concernenti la scuola dell’obbligo sono molto eterogenee anche nei Paesi dell’UE/AELS.
Per trattare allo stesso modo tutti i genitori – a prescindere dal percorso di formazione e dal domicilio dei figli –, è necessario fissare un limite d’età minimo. In questo contesto, lo si fissa al 15° anno d’età compiuto, poiché nella maggior parte dei Cantoni i più giovani a iniziare la formazione postobbligatoria dopo aver concluso la scuola dell’obbligo nei tempi previsti hanno 15 anni e un mese. Per gli allievi che hanno saltato una classe e quindi iniziano una formazione postobbligatoria prima di aver compiuto il 15° anno d’età, considerata la fissazione del limite d’età minimo, gli assegni di formazione verranno versati dall’inizio del mese in cui compiono il 15° anno d’età.
Gli assegni di formazione saranno versati per tutto il mese dell’inizio della formazione postobbligatoria.
Essi saranno versati anche per i figli che hanno compiuto il 16° anno d’età e frequentano ancora la scuola dell’obbligo, come già avviene secondo la prassi attuale.
63 RS 831.101
64 Le regolamentazioni previste negli articoli 49bis e 49ter OAVS sono applicabili agli assegni familiari in virtù del rimando dell’articolo 1 OAFami all’articolo 25 LAVS.