Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/81: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 36 pagine

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Commento ai singoli articoli

Carattere eccezionale della disposizione: per analogia con l’articolo 19 capoverso 1bis LAFam, in cui la cerchia delle persone prive di attività lucrativa è già stata ampliata una prima volta, anche nel nuovo capoverso 1terdell’avamprogetto dovrà figurare un «altresì». In questo modo verrà sottolineato esplicitamente il carattere eccezionale della disposizione rispetto al principio fissato nell’articolo 19 capoverso 1 LAFam.

Secondo periodo

Secondo l’articolo 19 capoverso 2 LAFam, le persone prive di attività lucrativa non hanno diritto agli assegni familiari, se conseguono un reddito imponibile superiore a 42 300 franchi l’anno o se riscuotono prestazioni complementari. L’articolo 19 capoverso 1ter, secondo periodo dell’avamprogetto chiarisce che questa disposizione non è applicabile. In tal modo si garantisce che tutte le madri sole disoccupate – come richiesto nella mozione 13.3650 – abbiano diritto agli assegni familiari per le 14 settimane in cui riscuotono l’indennità di maternità. Inoltre, il calcolo nel corso dell’anno del reddito imponibile ai fini degli assegni familiari è estremamente oneroso e complicato e, considerata la durata relativamente breve del diritto, appare sproporzionato.

Titolo prima dell’art. 21f

L’ampliamento dell’oggetto della regolamentazione richiede l’introduzione di questo titolo, sotto il quale verranno introdotte le disposizioni concernenti gli aiuti finanziari a organizzazioni familiari.

Art. 21f Scopo e ambiti di promozione

Il finanziamento degli aiuti finanziari a organizzazioni familiari avviene tramite il credito A231.0243 «Organizzazioni familiari», che viene approvato annualmente dalle Camere federali nel quadro del preventivo ordinario.

La formulazione «La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni familiari...» chiarisce che non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari. Questi vengono concessi solo nei limiti del credito approvato dalle Camere federali, una riserva peraltro menzionata anche nei contratti per il versamento di aiuti finanziari. È così possibile che durante il periodo contrattuale il contratto venga disdetto o l’importo degli aiuti ridotto. L’UFAS dispone inoltre di un certo margine discrezionale per la concessione di aiuti finanziari.

Le attività delle organizzazioni (attività regolari, servizi e progetti) nei due ambiti di promozione menzionati alle lettere a e b devono andare a beneficio delle famiglie. È irrilevante che queste ultime ne traggano vantaggio direttamente (p. es. tramite coaching di genitori soli) o indirettamente (p. es. tramite offerte di formazione continua per i genitori diurni oppure offerte di consulenza per i datori di lavoro nell’ottica di garantire condizioni di lavoro favorevoli alle famiglie).

- La lettera a fa riferimento all’ambito di promozione «accompagnamento, consulenza e formazione». Per accompagnamento e sostegno s’intendono prestazioni sul posto non pecuniarie a favore delle famiglie, come offerte di prossimità (p. es. programmi di visite a domicilio) o luoghi d’incontro per le famiglie (p. es. centri per le famiglie, gruppi di gioco). Per consulenza s’intende la consulenza familiare, volta ad aiutare le famiglie a gestire i vari problemi quotidiani legati alla genitorialità, ai rapporti di coppia e alla vita familiare. Vi rientrano ad esempio la consulenza familiare, educativa o genitoriale di carattere generale, quella specifica per situazioni familiari critiche (p. es. in caso di separazione, divorzio, morte, fuga, rapimento), quella rivolta a determinati tipi di famiglie (p. es. monoparentali, arcobaleno, con membri di due nazionalità) e quella incentrata su temi specifici (p. es. la consulenza genitoriale). Per formazione s’intende in particolare la formazione dei genitori, tesa alla trasmissione o all’acquisizione di conoscenze e competenze importanti per l’educazione dei figli e la convivenza familiare. La formazione dei genitori comprende