Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/81: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 36 pagine
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Aspetti giuridici
formazione postobbligatoria è pertanto compatibile con queste due disposizioni internazionali. I due accordi non contemplano disposizioni sugli altri oggetti trattati nel presente progetto.
Per quanto concerne la parte III (aiuti finanziari a organizzazioni familiari), alcuni degli accordi internazionali ratificati dalla Svizzera prevedono in generale la tutela della famiglia (p. es. art. 10 del Patto internazionale del 16 dicembre 196685 relativo ai diritti economici, sociali e culturali, art. 23 del Patto internazionale del 16 dicembre 196686 relativo ai diritti civili e politici e art. 8 della Convenzione del 4 novembre 195087 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali). La concessione di aiuti finanziari a organizzazioni familiari il cui scopo è tutelare e favorire le famiglie contribuisce all’attuazione di queste disposizioni internazionali in Svizzera.
Il presente progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.
5.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Il presente progetto di revisione della LAFam seguirà pertanto la procedura legislativa ordinaria.
5.4 Subordinazione al freno alle spese
L’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. stabilisce che le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generali nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Questa norma ha lo scopo di contenere le uscite della Confederazione.
La parte I del progetto (assegni di formazione dall’inizio della formazione postobbligatoria) comporterà uscite supplementari dell’ordine di circa 300 000 franchi per la Confederazione. L’introduzione di assegni familiari per le madri sole disoccupate, prevista nella parte II, non genererà uscite supplementari per la Confederazione. Né la parte I né la parte II rientrano quindi nel campo di applicazione dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost.
Per quanto concerne la parte III (aiuti finanziari a organizzazioni familiari), il credito «Organizzazioni familiari», che attualmente ammonta a 2 milioni di franchi all’anno, esiste già. Dal momento che non si tratta di una nuova uscita, non è necessaria alcuna subordinazione al freno alle spese.
5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
5.5.1 Principio di sussidiarietà
La parte I (assegni di formazione dall’inizio della formazione postobbligatoria) e la parte II (assegni familiari per le madri sole disoccupate88) non incidono in alcun modo sulla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.
85 RS 0.103.1
86 RS 0.103.2
87 RS 0.101
88 In futuro gli assegni familiari per le madri sole disoccupate (parte II) saranno concessi quali assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa. Essendo disoccupate, infatti, le madri non hanno diritto allo stipendio e non sono affiliate a una cassa di compensazione per assegni familiari attraverso un datore di lavoro. Nell'ottica del sistema è dunque coerente affiliare le madri sole disoccupate alle casse di compensazione per assegni familiari cantonali. Ciò significa che il relativo finanziamento sarà assunto dai Cantoni. Questa ’affiliazione non comporterà tuttavia cambiamenti a livello di ripartizione dei compiti e principi di finanziamento.