Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/81: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 36 pagine
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Punti essenziali del progetto
dalla legge9. Questo supplemento è pagato soltanto se l’assicurato o un’altra persona esercitante un’attività lucrativa non ha diritto agli assegni in virtù della LAFam o della LAF. Il supplemento all’indennità giornaliera comprende solo gli assegni per i figli e gli assegni di formazione previsti dalla legge, ma non gli assegni di nascita e di adozione.
Gli assegni familiari per persone prive di attività lucrativa sono corrisposti a persone con figli che non hanno alcun reddito o che ne conseguono uno modesto. Sono considerate prive di attività lucrativa le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che, nell’AVS, figurano come persone senza attività lucrativa. Le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS in quanto salariati o esercitanti un’attività lucrativa indipendente e che non raggiungono il reddito minimo soggetto all’AVS di 587 franchi al mese sono altresì considerate prive di attività lucrativa10. Una persona priva di attività lucrativa ha diritto agli assegni familiari se nessun’altra persona esercitante un’attività lucrativa vi ha diritto per lo stesso figlio, se il suo reddito annuo imponibile non supera i 42 300 franchi e se non percepisce prestazioni complementari all’AVS/AI. I Cantoni possono innalzare il limite di reddito o rinunciarvi11.
Per i figli residenti all’estero, gli assegni familiari sono versati soltanto se la Svizzera vi è tenuta in virtù di una convenzione internazionale di sicurezza sociale. Una tale convenzione è stata conclusa in particolare con gli Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).
1.1.1.1 Assegni di formazione dall’inizio della formazione postobbligatoria
Secondo la LAFam, gli assegni per i figli sono versati per i figli fino a 16 anni o, se questi presentano un’incapacità al guadagno, fino a 20 anni12. Il diritto agli assegni per i figli sussiste sino alla fine del mese in cui i figli compiono il 16° anno di età. Attualmente gli assegni sono corrisposti fino al 16° anno di età a prescindere dal fatto che i figli seguano una formazione.
Per i figli in formazione tra i 16 e i 25 anni sussiste un diritto agli assegni di formazione13. Questi sono versati dal mese successivo a quello in cui i figli compiono il 16° anno di età, a condizione che seguano una formazione. Il diritto a questi assegni sussiste fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi fino al compimento del 25° anno di età. Questi assegni hanno lo scopo di promuovere la formazione14. L’importo è superiore15 a quello degli assegni per i figli in quanto i genitori devono sostenere spese più elevate quando i figli seguono una formazione postobbligatoria. Durante la scuola dell’obbligo, infatti, i libri scolastici, il materiale di cancelleria ecc. sono pagati dallo Stato, mentre dall’inizio della formazione postobbligatoria sono a carico dei genitori. A seconda dei casi, questi ultimi devono anche sostenere le spese per il percorso casa-scuola o casa-lavoro.
Nel caso dei giovani che iniziano una formazione postobbligatoria prima del compimento del 16° anno di età, oggi gli assegni di formazione sono corrisposti solo una volta raggiunta tale età. La normativa vigente prevede che per questi figli i genitori ricevano assegni per i figli anziché assegni di formazione, sebbene debbano far fronte a spese più elevate. Per eliminare questa incoerenza, gli assegni di formazione devono essere corrisposti dall’inizio della formazione postobbligatoria.
Una richiesta in tal senso è stata presentata anche in Parlamento: il 17 marzo 2016 il consigliere nazionale Stefan Müller-Altermatt ha depositato l’iniziativa parlamentare 16.417 Versare gli assegni di formazione in funzione della formazione e non dell’età, con la quale chiedeva di adeguare la LAFam in modo tale che gli assegni di formazione siano versati già
9 Cfr. art. 22 cpv. 1 della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI).
10 Art. 19 cpv. 1 e 1bis LAFam.
11 I Cantoni del Ticino, di Ginevra e del Giura hanno abolito il limite di reddito; il Cantone di Vaud lo ha innalzato.
12 Art. 3 cpv. 1 lett. a LAFam.
13 Art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam.
14 Ueli Kieser/Marco Reichmuth, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über die Familienzulagen, Art. 3 N 38.
15 L’assegno di formazione ammonta almeno a 250 franchi mensili per ogni figlio, l’assegno per i figli almeno a 200 franchi.