Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/81: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 36 pagine
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Punti essenziali del progetto
1.3.2 Assegni familiari per le madri sole disoccupate
1.3.2.1 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
Lacuna nel diritto agli assegni familiari nel sistema degli assegni familiari
In virtù dell’articolo 10 capoverso 2 dell’ordinamento del 31 ottobre 200742 sugli assegni familiari (OAFami), una donna che percepisce l’indennità di maternità può richiedere già oggi gli assegni familiari, ma solo se prima della nascita del figlio aveva diritto allo stipendio. Le madri che prima del congedo maternità percepivano indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione non hanno pertanto diritto agli assegni familiari. Dal canto suo, la LIPG prevede un diritto agli assegni per i figli, ma soltanto per le persone che prestano servizio (e non per le madri)43. L’unica normativa federale che contempla un diritto agli assegni familiari durante il congedo di maternità è dunque quella sugli assegni familiari. Di conseguenza la lacuna legislativa non riguarda né l’assicurazione contro la disoccupazione44 né l’ordinamento delle IPG45, bensì il sistema degli assegni familiari.
Estensione della cerchia delle persone prive di attività lucrativa aventi diritto agli assegni familiari nella LAFam
Dato che le madri sole disoccupate non hanno diritto allo stipendio, concedere loro il diritto agli assegni familiari in qualità di persone esercitanti un’attività lucrativa sarebbe contrario ai principi del sistema. Pertanto, nel periodo in cui percepiscono l'indennità di maternità, le madri sole disoccupate dovranno poter beneficiare degli assegni familiari in qualità di persone prive di attività lucrativa46. La cerchia delle persone prive di attività lucrativa aventi diritto agli assegni familiari verrà estesa in analogia all’articolo 19 capoverso 1bisLAFam, in virtù del quale dal 2013 anche i salariati e gli indipendenti che non raggiungono il reddito minimo per poter beneficiare degli assegni familiari (7050 franchi all’anno) sono considerati privi di attività lucrativa47.
Limite di reddito e prestazioni complementari
Una persona priva di attività lucrativa ha diritto agli assegni familiari se il suo reddito annuo imponibile non supera i 42 300 franchi. Per le madri sole disoccupate si dovrà rinunciare a questa limitazione. Occorrerà altresì rinunciare alla restrizione in base alla quale le persone prive di attività lucrativa perdono il diritto agli assegni familiari, se ricevono prestazioni complementari per sé o per un figlio. In questo modo si garantirà che tutte le madri sole disoccupate abbiano diritto agli assegni familiari nelle 14 settimane in cui percepiscono l'indennità di maternità.
42 RS 836.21
43 Il diverso trattamento delle persone che prestano servizio rispetto alle madri nell’ambito delle IPG è stato voluto dal legislatore che, in riferimento alle indennità di maternità, ha optato per una soluzione minima senza prestazioni supplementari (cfr. il rapporto della CSSS-N del 3 ottobre 2002 sull’iniziativa parlamentare Modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno. Estensione del campo di applicazione alle madri che esercitano un’attività lucrativa; FF 2002 6713, in particolare pag. 6739).
44 La LADI sancisce che, in aggiunta all’indennità giornaliera di disoccupazione, deve essere versato un supplemento corrispondente agli assegni familiari previsti dalla legge. Siccome al momento della nascita del figlio l’indennità di disoccupazione è sostituita dall’indennità di maternità, sarebbe contrario alla logica del sistema colmare nella LADI la lacuna nel diritto agli assegni familiari delle madri sole disoccupate.
45 Se si intervenisse al livello della LIPG, in virtù del principio della parità di trattamento tutte le madri che beneficiano di un’indennità di maternità (e non solo quelle sole e disoccupate) dovrebbero aver diritto alla nuova prestazione.
46 La nuova disposizione verrà definita in analogia a quella vigente nel Cantone di Ginevra, secondo la quale le madri possono beneficiare di assegni familiari in qualità di persone prive di attività lucrativa (cfr. art. 3 cpv. 2 e 3 del regolamento di esecuzione della legge sugli assegni familiari del Cantone di Ginevra, disponibile all’indirizzo www.ge.ch/legislation > Recueil systématique genevois [rs/GE] > Règlement d’exécution de la loi sur les allocations familiales [RAF, J 5 10.01; stato: 14.6.2017]).
47 Nell’AVS sono considerate senza attività lucrativa unicamente le persone con un reddito annuo lordo inferiore a 4667 franchi.