Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/81: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 36 pagine

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Punti essenziali del progetto

1.3.3.2 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo55

Il diritto dell’UE non contempla disposizioni sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari.

In Francia le organizzazioni familiari, alla stregua di organizzazioni attive in altri ambiti, possono beneficiare di aiuti statali. Queste organizzazioni operano principalmente negli ambiti della mediazione familiare, della protezione giuridica di adulti bisognosi di aiuto, dell’accompagnamento educativo, delle misure educative e dell’assistenza a famiglie in situazione di sovraindebitamento. Il finanziamento dei sussidi è assicurato dal ramo «Famiglia» del sistema di sicurezza sociale. In Germania il Ministero federale per la famiglia, gli anziani, le donne e i giovani sostiene da tempo le organizzazioni familiari attive a livello nazionale. La relativa competenza del Governo federale è sancita dal codice tedesco della previdenza sociale. Gli obiettivi e i principi generali sono definiti nelle direttive federali sulla promozione delle famiglie. Gli ambiti promossi sono il lavoro associativo a favore delle famiglie, la formazione e la consulenza familiari. Possono essere concessi sussidi anche per eventi speciali o di particolare rilievo promossi da organizzazioni centrali. Anche in Austria il Governo sostiene le organizzazioni familiari. Quelle di utilità pubblica rappresentate nel Consiglio per le politiche familiari56 possono richiedere aiuti finanziari. Anche i consultori familiari57 e gli enti di utilità pubblica attivi nella formazione dei genitori possono beneficiare di aiuti statali. In Italia, per contro, le organizzazioni familiari non sono sostenute dal Governo. Negli ultimi anni, alcune regioni hanno tuttavia iniziato a promuoverne l’operato con aiuti finanziari.

1.4 Attuazione a livello di ordinanza

1.4.1 Assegni di formazione dall’inizio della formazione postobbligatoria

Le nuove disposizioni legali sugli assegni di formazione dall’inizio della formazione postobbligatoria (parte I del progetto) richiedono precisazioni a livello di ordinanza. Nell’articolo 1 OAFami occorrerà specificare che per formazione postobbligatoria si intende una formazione ai sensi dell’articolo 25 capoverso 5 LAVS. La sostituzione, nella versione francese della legge, dell’espressione «allocation de formation professionnelle» con «allocation de formation» rende inoltre necessario un adeguamento del testo francese dell’ordinanza.

1.4.2 Assegni familiari per le madri sole disoccupate

Occorre valutare se le nuove disposizioni legali sugli assegni familiari per le madri sole disoccupate (parte II del progetto) richiedano precisazioni a livello di ordinanza. Se del caso, sarebbe necessario inserire nell’OAFami un rimando all’articolo 29 dell’ordinanza del 24 novembre 200458 sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG).

1.4.3 Aiuti finanziari a organizzazioni familiari

Le nuove disposizioni legali in materia (parte III del progetto) devono essere precisate a livello di ordinanza. In virtù dell’articolo 21h capoverso 4 dell’avamprogetto, il Consiglio federale disciplina nell’OAFami la procedura per il versamento degli aiuti finanziari, facendo riferimento alla prassi vigente.

55 Per quanto riguarda la compatibilità del presente progetto con gli impegni internazionali della Svizzera, si rimanda al n. 5.2.

56 Il Consiglio per le politiche familiari è stato istituito quale organo consultivo del Ministero della famiglia. Attualmente vi sono rappresentate sei organizzazioni familiari.

57 In Svizzera i Cantoni sono tenuti, secondo l’articolo 171 CC, a mettere a disposizione consultori matrimoniali e familiari.

58 RS 834.11