Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/81: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 36 pagine
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Commento ai singoli articoli
un’ampia gamma di temi (p. es. l’utilizzo dei nuovi media) e svariate forme di trasmissione delle informazioni (p. es. eventi, app, video). La distinzione tra questi tre settori di promozione (accompagnamento, consulenza e formazione) non è netta.
- La lettera b fa riferimento all’ambito di promozione «conciliabilità tra famiglia e lavoro
o formazione». La conciliabilità tra famiglia e lavoro è uno dei quattro ambiti d’intervento definiti dal Consiglio federale nel suo rapporto sulla politica familiare71. Il Governo ritiene prioritarie le misure volte a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e/o formazione. La sua promozione costituisce pertanto, in questo contesto, un ambito di promozione tematico a sé stante. Si parla di conciliabilità quando entrambi i genitori possono essere attivi nel mercato del lavoro o svolgere una formazione e al contempo garantire ai figli una custodia e un’educazione ottimali. Questo ambito di promozione comprende due elementi, ovvero la custodia di bambini complementare alla famiglia e condizioni di lavoro favorevoli alle famiglie. Per attività delle organizzazioni familiari nel campo della custodia di bambini complementare alla famiglia s’intendono quelle che contribuiscono a garantire ai genitori un’offerta adeguata ai loro bisogni. In questo contesto si tratta della custodia istituzionale prescolastica e scolastica (p. es. asili nido, strutture parascolastiche e famiglie diurne)72. Per attività nel campo delle condizioni di lavoro favorevoli alle famiglie, si intendono quelle che concorrono alla creazione di tali condizioni.
Art. 21g Condizioni
Gli aiuti finanziari sono concessi esclusivamente a organizzazioni familiari.
- La lettera a stabilisce la prima condizione da adempiere, vale a dire che
l’organizzazione persegua uno scopo che rientra in almeno uno degli ambiti di promozione previsti. In questo modo si vuole garantire che gli aiuti finanziari siano concessi solo alle organizzazioni che sono attive in uno o entrambi gli ambiti di promozione e dunque dispongono di solide conoscenze specialistiche.
- La lettera b fa riferimento alla diffusione territoriale dell’attività dell'organizzazione:
gli aiuti finanziari possono essere concessi solo alle organizzazioni che hanno un certo raggio d’azione geografico. Un’organizzazione è attiva a livello di regione linguistica se copre l’intera area di una delle quattro lingue nazionali. È invece considerata attiva a livello nazionale se opera in tutte e quattro le regioni linguistiche.
- La lettera c menziona il requisito dell’utilità pubblica. È di utilità pubblica
un'organizzazione che non ha scopo di lucro e il cui obiettivo è d'interesse pubblico e volto al benessere di terzi. Un’organizzazione non ha scopo di lucro se le sue attività sono impostate in modo tale da non mirare alla realizzazione di utili. Questo non significa però che le organizzazioni familiari non abbiano del tutto il diritto di realizzare utili. Le entrate e le uscite di un’organizzazione di utilità pubblica sono soggette a fluttuazioni, esattamente come quelle di un’organizzazione a scopo di lucro. Per la stabilità finanziaria è importante che le organizzazioni possano aggiungere utili d'importo moderato al proprio capitale, in modo da poter compensare eventuali perdite negli anni successivi.
- Le lettere d ed e chiariscono che gli aiuti finanziari vanno versati solo a
organizzazioni neutrali dal punto di vista confessionale e indipendenti dal punto di vista politico.
71 Cfr. rapporto del Consiglio federale del 20 maggio 2015 Familienpolitik. Auslegeordnung und Handlungsoptionen des Bundes, redatto in adempimento del postulato Tornare 13.3135 Politica familiare, pag. 8. Il rapporto è disponibile (in tedesco e in francese) all’indirizzo www.ufas.admin.ch > Temi di politica sociale > Politica familiare > Informazioni di base > Rapporto sulla politica familiare.
72 Cfr. anche la terminologia dell’Ufficio federale di statistica, disponibile all’indirizzo www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Situazione economica e sociale della popolazione > Uguaglianza tra donna e uomo > Conciliabilità tra famiglia e lavoro > Custodia di bambini complementare alla famiglia (consultato il
30 maggio 2017).