Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/81: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 36 pagine

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5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

Le parti I (assegni di formazione dall’inizio della formazione postobbligatoria) e II (assegni familiari per le madri sole disoccupate) si fondano sull’articolo 116 capoverso 2 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sugli assegni familiari.

La parte III (aiuti finanziari a organizzazioni familiari) si fonda sull’articolo 116 capoverso 1, secondo periodo Cost., in virtù del quale la Confederazione può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia. Creando la possibilità, con la modifica di legge proposta, di adottare provvedimenti volti a tutelare e promuovere le famiglie, la Confederazione agisce in conformità all’ordinamento delle competenze, sostenendo esclusivamente l’impegno di terzi.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

5.2.1 Diritto dell’Unione europea

Le considerazioni sul diritto dell’Unione europea riguardano soprattutto la parte I (assegni di formazione dall’inizio della formazione postobbligatoria) e la parte II (assegni familiari per le madri sole disoccupate) del progetto. L’Unione europea ha definito norme per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale allo scopo di agevolare la libera circolazione. La Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento dall’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone82, i cui principi più importanti sono la parità di trattamento dei cittadini di altre parti contraenti con i propri cittadini, il mantenimento dei diritti acquisiti e il versamento di prestazioni in tutto lo spazio europeo. Per contro, il diritto dell’Unione europea non prevede un’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono definire autonomamente la struttura, il campo di applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei loro sistemi, tenendo conto dei principi di coordinamento previsti dal diritto europeo. In virtù della Convenzione AELS, questo vale anche nelle relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati membri dell’AELS.

I singoli provvedimenti della presente revisione sono compatibili con le disposizioni di coordinamento summenzionate.

5.2.2 Altri impegni internazionali

Per quanto concerne la parte I (assegni di formazione dall’inizio della formazione postobbligatoria), assumono particolare rilevanza due accordi internazionali ratificati dalla Svizzera nel 1977, che contemplano disposizioni sulle prestazioni familiari. Il primo è il Codice Europeo di Sicurezza sociale del 196483, del Consiglio d’Europa, e il secondo la Convenzione n. 102 concernente le norme minime della sicurezza sociale del 195284, dell’Organizzazione internazionale del lavoro. In virtù dell’articolo 1 di quest’ultimo atto normativo, «il termine "figlio" designa un fanciullo al di sotto dell’età in cui è prosciolto dall’obbligo scolastico oppure un fanciullo d’età inferiore ai 15 anni, secondo quanto è prescritto» e l’articolo 1 del Codice si esprime in maniera analoga. La proposta fissazione del limite di età a 15 anni per il versamento dell’assegno per i figli quando un figlio inizia una

82Il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale è disciplinato dal regolamento (CE) n. 883/2004

relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e dal regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

83 RS 0.831.104

84 RS 0.831.102