Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/81: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 36 pagine
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Aspetti giuridici
la consulenza e la formazione familiari e/o la conciliabilità tra famiglia e lavoro. In questo modo si tiene conto degli obiettivi del Consiglio federale in materia di politica familiare.
5.6.2 Gestione materiale e finanziaria degli aiuti finanziari
Per quanto riguarda gli aiuti finanziari a organizzazioni familiari, la Confederazione parteciperà assumendo al massimo il 50 per cento delle spese computabili. Queste condizioni di assegnazione sono conformi alle disposizioni della legge sui sussidi per quanto attiene alla prestazione propria del beneficiario (art. 7 lett. c LSu) e alle aliquote massime (art. 7 lett. h LSu).
5.6.3 Procedura di concessione degli aiuti finanziari
La Confederazione versa aiuti finanziari a organizzazioni familiari già da una settantina d’anni. Il trattamento delle domande di aiuti finanziari e la conclusione di contratti in merito sono di competenza del settore Questioni familiari dell’UFAS. Questa soluzione si è dimostrata valida, tanto più che l’UFAS è competente a livello federale per gli affari di politica familiare e dispone delle conoscenze necessarie per la concessione degli aiuti finanziari in questo ambito specifico. Di conseguenza, anche in futuro la procedura dovrà essere condotta dall’UFAS. La concessione degli aiuti finanziari sarà trasparente: le condizioni per l'assegnazione saranno definite nella legge e lo stesso varrà per i principi fondamentali della procedura. Questi punti saranno specificati a livello di ordinanza.
5.7 Delega di competenze legislative
La parte I (assegni di formazione dall’inizio della formazione postobbligatoria) non è applicabile direttamente. La norma di delega necessaria per la sua applicazione è già prevista nella legge attualmente in vigore (art. 27 cpv. 1 LAFam).
La parte II (assegni familiari per le madri sole disoccupate) è applicabile direttamente, ragion per cui non è necessaria alcuna norma di delega.
Per quanto concerne la parte III (aiuti finanziari a organizzazioni familiari), l’articolo 21h capoverso 4 dell’avamprogetto autorizza il Consiglio federale a emanare disposizioni d'esecuzione concernenti gli aiuti finanziari a organizzazioni familiari. L’ordinanza dovrà disciplinare la procedura per la concessione degli aiuti finanziari e le spese computabili, e precisare i due ambiti di promozione previsti nell'avamprogetto.
5.8 Protezione dei dati
L’attuazione del progetto non richiede né il trattamento di dati personali né altre misure che possano avere ripercussioni concernenti la protezione dei dati.