Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/81: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 36 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

2 Commento ai singoli articoli

Cifra I Sistematica

Le nuove disposizioni concernenti gli aiuti finanziari a organizzazioni familiari saranno introdotte nella legge del 24 marzo 200659 sugli assegni familiari. Trattandosi di un tema nuovo e indipendente dall’oggetto della regolamentazione vigente, gli aiuti finanziari a organizzazioni familiari saranno disciplinati in un capitolo separato della legge.

Titolo

L’introduzione delle nuove disposizioni sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari rende necessaria l’integrazione del titolo della legge.

Ingresso

Oltre ai capoversi 2 e 4 dell’articolo 116 della Costituzione federale (Cost.), determinanti per la legislazione relativa agli assegni familiari, quale base costituzionale per gli aiuti finanziari a organizzazioni familiari sarà menzionato anche il capoverso 1 del medesimo articolo, dato che con la revisione di legge il campo d’applicazione materiale verrà esteso a un provvedimento a tutela della famiglia.

Sostituzione di un’espressione

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 1

Cpv. 2

Gli aiuti finanziari a organizzazioni familiari di cui al nuovo capitolo 3b non rientreranno nel campo d’applicazione della legge federale del 6 ottobre 200060 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), poiché la procedura di versamento di questi aiuti non rientra nell'ambito delle assicurazioni sociali. A differenza di quanto avviene per i sussidi per l’assistenza alle persone anziane (art. 101bisLAVS) e per quelli d’aiuto agli invalidi (art. 74 seg. LAI), non saranno pertanto applicabili agli aiuti finanziari a organizzazioni familiari nemmeno gli articoli 32 e 33 LPGA.

A questi aiuti finanziari si applicheranno la legge federale del 20 dicembre 196861 sulla procedura amministrativa (PA) e la legge del 5 ottobre 199062 sui sussidi (LSu).

Art. 3 Tipi di assegni familiari; competenze dei Cantoni

Cpv. 1, frase introduttiva

Concerne soltanto il testo francese.

Lett. a

Il primo periodo della lettera a viene adeguato a livello linguistico. In considerazione della modifica delle lettera b, alla lettera a verrà aggiunto un secondo periodo, il quale disciplina il momento in cui l’assegno per i figli viene sostituito da quello di formazione nei casi in cui

59RS 836.2

60RS 830.1

61 RS 172.021

62 RS 616.1