Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/81: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 36 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo

Commento ai singoli articoli

maternità. Il diritto agli assegni familiari secondo la LAFam termina nel momento in cui termina quello all’indennità di maternità. Da quel momento, gli assegni vengono sostituiti dal supplemento sull’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 22 cpv. 1 LADI).

- Eventuali figli più grandi: se oltre al figlio appena nato ve ne sono altri più grandi, per questi ultimi le madri sole disoccupate ricevono, prima del parto, il supplemento sull’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione (questo supplemento, il cui importo è pari a quello dell’assegno familiare, è versato dalla cassa di disoccupazione, se non vi è un altro avente diritto ad assegni familiari per i medesimi figli). Poiché questo supplemento è una prestazione accessoria all’indennità giornaliera, le madri lo ricevono fino al momento in cui inizia a essere versata l’indennità di maternità (art. 16g cpv. 1 lett. a LIPG). In virtù della nuova regolamentazione proposta con la presente modifica della LAFam, durante il periodo di versamento dell’indennità di maternità, gli assegni familiari (assegni per i figli o assegni di formazione) saranno versati pro rata temporis per i figli più grandi. Il diritto vigente applica già questo principio alle persone che esercitano un’attività lucrativa e iniziano un nuovo rapporto di lavoro nel corso di un mese67. Le madri riceveranno gli assegni familiari – come per i figli appena nati – fino al momento in cui rinascerà il diritto all’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione e al supplemento.

Casi transfrontalieri: gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa, che in futuro saranno versati anche alle madri sole disoccupate, sono considerati prestazioni familiari ai sensi del regolamento (CE) n. 883/200468. Se sussiste un diritto ad assegni familiari, per principio questi vanno versati anche per i figli che risiedono in uno Stato membro dell’UE (art. 67 del regolamento [CE] n. 883/2004)69. Se nello stesso periodo e per i medesimi figli sussiste un diritto a prestazioni in base alle legislazioni di più Stati membri, il loro coordinamento è disciplinato dall’articolo 68 del regolamento summenzionato. In tal modo s’intende evitare il cumulo di prestazioni della stessa natura per lo stesso periodo (cfr. n. 12 del Preambolo del regolamento [CE] n. 883/2004). In virtù della nuova regolamentazione proposta, le madri disoccupate avranno diritto agli assegni familiari durante il periodo di riscossione dell’indennità di maternità secondo il diritto svizzero. Sia la disoccupazione che la maternità sono equiparate a un’attività effettiva, fintantoché vengono versate prestazioni sostitutive (art. 1 lett. b n. i della decisione F170). In base all’articolo 68 paragrafo 1 lettera b numero i del regolamento (CE) n. 883/2204, nel caso di diritti conferiti per gli stessi motivi (attività o situazione a essa equiparata), per principio ha priorità il luogo di residenza dei figli. Se lo Stato debitore in via sussidiaria prevede prestazioni familiari più elevate, deve versare un complemento differenziale.

A titolo di esempio, per una frontaliera cittadina francese, disoccupata in Svizzera, i cui figli vivono in Francia, questo significherebbe che la Francia sarebbe competente per il versamento dell’indennità di disoccupazione e, in base alle regole di coordinamento, in via prioritaria anche delle prestazioni familiari. Se del caso, però, la Svizzera, in quanto Stato competente in via sussidiaria, dovrebbe versare importi differenziali.

67 In tal caso, gli assegni sono versati pro rata temporis, fino al termine del rapporto di lavoro, dalla cassa di compensazione per assegni familiari del precedente datore di lavoro e, dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro, dalla cassa del nuovo datore di lavoro.

68 Cfr. art. 1 lett. z; RS 0.831.109.268.1.

69 Il diritto materiale a una prestazione è retto dalla legislazione nazionale. I regolamenti dell’UE disciplinano unicamente il coordinamento delle prestazioni familiari in presenza di fattispecie transfrontaliere (art. 68 del regolamento [CE] n. 883/2004).

70 Decisione F1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del

12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari.