Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/81: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 36 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

Punti essenziali del progetto

dall’inizio effettivo della formazione postobbligatoria anziché dal compimento del 16° anno di età. Il 12 maggio 2017 la CSSS-N ha dato seguito all’iniziativa parlamentare con 20 voti contro 2 e 0 astensioni16. Nella sua seduta del 14 agosto 2017, la CSSS-S vi ha dato seguito all’unanimità17.

1.1.1.2 Assegni familiari per le madri sole disoccupate

La normativa vigente presenta una lacuna per quanto riguarda le donne sole disoccupate che danno alla luce un figlio per il quale nessun’altra persona ha diritto agli assegni familiari, per esempio a causa del mancato riconoscimento della paternità18. Nel periodo in cui percepisce l'indennità di maternità, la madre disoccupata non ha diritto agli assegni familiari secondo la legge del 25 giugno 198219 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), la legge del 25 settembre 195220 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) o la LAFam. Già oggi i Cantoni possono prevedere, nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, che queste madri ricevano assegni in qualità di persone prive di attività lucrativa. Di questa possibilità si è tuttavia avvalso solo il Cantone di Ginevra. Ne consegue che nelle 14 settimane in cui percepiscono l'indennità di maternità, le madri sole disoccupate – fatta eccezione per quelle domiciliate nel Cantone di Ginevra – non ricevono assegni familiari o supplementi all’indennità giornaliera né per il figlio appena nato né per eventuali altri figli.

Attraverso una mozione21 la consigliera agli Stati Seydoux-Christe ha dunque incaricato il Consiglio federale di elaborare un progetto per colmare questa lacuna.

1.1.2 Aiuti finanziari a organizzazioni familiari

Su proposta del Consiglio federale, il Parlamento approva ogni anno il credito A231.0243 «Organizzazioni familiari»22, attraverso il quale la Confederazione può sostenere con aiuti finanziari organizzazioni che operano in favore delle famiglie. Questi aiuti possono essere concessi esclusivamente a organizzazioni familiari attive a livello nazionale o di regione linguistica che sono di utilità pubblica, neutrali dal punto di vista confessionale e indipendenti da quello politico. Attualmente (2017) il credito ammonta a 2 milioni di franchi. Gli aiuti finanziari sono versati sulla base di contratti quadriennali. Nel periodo contrattuale in corso (2016–2019) cinque organizzazioni familiari sono sovvenzionate attraverso il credito «Organizzazioni familiari»: l’associazione mantello Pro Familia Svizzera23, la Federazione svizzera delle strutture d’accoglienza per l’infanzia (kibesuisse), la Fondazione svizzera del Servizio sociale internazionale (SSI), l’associazione PRo Enfance e l’associazione a:primo.

La Confederazione sovvenziona le organizzazioni familiari dal 1949. Gli aiuti finanziari sono concessi direttamente in virtù dell’articolo 116 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), ma non esiste alcuna base giuridica sufficiente a livello di legge federale. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha emanato direttive per l’esame delle richieste di aiuti finanziari nel quadro del credito «Organizzazioni familiari». Questo

16 https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2017-05-12.aspx?lang=1040

17 https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-s-2017-08-15.aspx

18 Si considera che il padre sia l’uomo sposato con la madre al momento della nascita del figlio (art. 255 cpv. 1 del Codice civile [CC]). Se al momento della nascita il padre non è sposato con la madre, il rapporto di filiazione può essere stabilito mediante riconoscimento (art. 260 cpv. 1 CC). Il padre non sposato può riconoscere il figlio prima o dopo la nascita in un ufficio dello stato civile. Se il padre non è sposato con la madre al momento della nascita e non ha riconosciuto il figlio, tra lui e quest’ultimo non sussiste alcun rapporto di filiazione che darebbe diritto agli assegni familiari in virtù dell’articolo 4 capoverso 1 lettera a LAFam.

19 RS 837.0

20 RS 834.1

21 Mozione Seydoux-Christe 13.3650 Assegni familiari per tutti, anche per le donne disoccupate che beneficiano di IPG in seguito a maternità.

22 Fino al 2016, credito A2310.0333 «Associazioni mantello delle organizzazioni familiari».

23 Pro Familia Svizzera ha concluso subcontratti con le seguenti organizzazioni: Stiftung Elternsein, Männer CH, Pro Juventute, Associazione svizzera per la consulenza genitori bambini, Federazione svizzera delle famiglie monoparentali, Verein für elterliche Verantwortung e Associazione mantello delle famiglie arcobaleno.