Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 31 pagine
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i reati, o per interdire, a titolo temporaneo o permanente, all’autore del reato l’esercizio dell’attività professionale (lett. b).
Quasi tutte queste misure sono previste dal Codice penale. L’articolo 70 CP stabilisce la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato. Secondo l’articolo 71 CP, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente. Inoltre il Codice penale prevede in particolare l’interdizione di esercitare un’attività (art. 67), la pubblicazione della sentenza (art. 68) e l’iscrizione nel casellario giudiziale (art. 365 segg.). La legge sui trapianti contempla invece, in virtù dell’articolo 65, la possibilità di chiudere le strutture (cfr. n. 2.2.8).
Di conseguenza, per l’attuazione dell’articolo 12 della Convenzione, non è necessaria alcuna modifica di legge.
2.2.10 Circostanze aggravanti (art. 13)
Questa disposizione impone alle Parti di assicurare che le circostanze aggravanti possano essere considerate nella determinazione delle pene relative ai reati previsti dalla Convenzione. Si tratta di circostanze di cui il giudice deve tenere conto secondo il diritto svizzero conformemente all’articolo 47 CP.
Se si verificano le circostanze descritte alla lettera a (pericolo per la vita e la salute), la pena in virtù del Codice penale è determinata secondo il grado di lesione. L’abuso della fiducia di cui alla lettera b lascia intendere che l’autore abbia agito con una coscienza e una volontà particolari che devono essere prese in considerazione nella determinazione della pena conformemente all’articolo 47 capoverso 2 CP. La commissione del reato nel contesto di un’organizzazione criminale (lett. c) e la partecipazione o il sostegno a tale organizzazione costituiscono nel diritto svizzero reati separati, che devono essere giudicati secondo le disposizioni penali sul concorso di reati (art. 260terCP). Per quanto riguarda la recidiva (lett. d), si tratta di un criterio considerato da sempre nel diritto svizzero per la commisurazione della pena (art. 47 cpv. 1 CP), mentre infine un reato commesso su un bambino o su qualsiasi altra persona particolarmente vulnerabile (lett. e) deve essere definito riprovevole, di cui si può tenere conto anche secondo l’articolo 47 capoverso 2 CP.
Inoltre la legge sui trapianti prevede una fattispecie qualificata e per i delitti commessi per mestiere prevede una pena più severa.
La disposizione della Convenzione rientra quindi nel diritto vigente.
2.2.11 Condanne precedenti (art. 14)
L’obbligo di prendere in considerazione le sentenze penali pronunciate da un’altra Parte, sancito all’articolo 14 della Convenzione, è previsto dall’articolo 47 CP concernente i criteri di commisurazione della pena.
2.3 Capitolo III: Diritto penale processuale
2.3.1 Avvio e prosecuzione del procedimento (art. 15)
Secondo l’articolo 15 della Convenzione, le indagini o il perseguimento penale dei reati previsti dalla Convenzione non devono essere subordinati a una querela e i relativi procedimenti devono poter continuare anche in caso di ritiro della querela.
I reati contro la vita e l’integrità della persona previsti dal Codice penale, nonché quelli definiti agli articoli 69 e 70 della legge sui trapianti sono perseguiti d’ufficio (cfr. art. 30 segg. CP). Pertanto il diritto svizzero soddisfa i requisiti della Convenzione.
2.3.2 Indagini penali (art. 16)
Secondo l’articolo 16, le Parti assicurano, nel rispetto dei principi del proprio diritto interno, indagini e un perseguimento penale efficaci per quanto concerne i reati stabiliti in conformità alla Convenzione.
Come prescritto dalla legge sui trapianti, il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni (art.