Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 31 pagine

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5 Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto di Convenzione non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201662 sul programma di legislatura 2015-2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201663 sul programma di legislatura 2015-2019. È tuttavia opportuno approvare la Convenzione contro il traffico di organi in quanto la Svizzera persegue già oggi i reati legati al traffico di organi ed è necessario estendere la competenza ai reati commessi all’estero dagli Svizzeri.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il progetto si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost. secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale è competente per l’approvazione di trattati internazionali, a meno che la loro conclusione sia di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 LParl64; art. 7a cpv. 1 LOGA65). Nel caso della presente Convenzione non esiste una base del genere e, di conseguenza, l’Assemblea federale è competente per l’approvazione.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Tutte le modifiche e le aggiunte previste sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera e lasciano invariati gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE. Le relazioni con gli altri strumenti internazionali ratificati dalla Svizzera sono illustrate nelle pagine precedenti (v. n. 1.5).

6.3 Forma dell’atto normativo

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno al referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) o comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3). Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200266 sul Parlamento, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Per disposizioni importanti si intendono le disposizioni che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.

La presente Convenzione è stipulata a tempo indeterminato, ma può essere denunciata in qualsiasi momento (art. 32 della Convenzione) e non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale. L’adesione alla Convenzione comporta tuttavia adeguamenti della legge sui trapianti. Il decreto federale di approvazione del trattato è pertanto assoggettato a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

Secondo l’articolo 141a Cost., se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà a referendum, le modifiche costituzionali o legislative necessarie per l’attuazione del trattato possono essere incluse nel decreto. Le modifiche legislative proposte sono necessarie per l’attuazione della Convenzione contro il traffico di organi e derivano direttamente dagli obblighi in essa contenuti. Pertanto il progetto dell’atto normativo di attuazione può essere integrato nel decreto di approvazione.

62FF 2016 909

63FF 2016 4605

64RS 171.10

65 RS 172.101

66 RS 171.10