Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 31 pagine

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2.2 Capitolo II: Diritto penale sostanziale

Il capitolo II contiene le disposizioni di diritto penale sostanziale della Convenzione. Le Parti della Convenzione sono tenute a punire soltanto gli atti previsti dalle disposizioni vincolanti, se sono commessi intenzionalmente. Sono tuttavia libere di punire anche i reati commessi per negligenza.

Per quanto riguarda gli autori dei reati, la Convenzione si concentra sulle persone che prelevano o trapiantano organi, nonché sulle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell’organizzazione del traffico. Le Parti possono applicare alcune fattispecie penali (art. 4 par. 1 e art. 5, 7 e 9) anche ai donatori di organi e/o ai riceventi.

La legge sui trapianti contiene disposizioni penali specifiche riguardanti il diritto in materia di trapianti (art. 69-71). Le disposizioni generali di diritto penale figurano nel Codice penale (art. 1 segg.). Quest’ultimo, come anche la legge sui trapianti, criminalizza sia i donatori sia i riceventi e per i reati commessi per negligenza prevede anche una pena, seppure di lieve entità.

2.2.1 Prelievo illegale di organi umani (art. 4)

L’articolo 4 paragrafo 1 lettere a-c obbliga le Parti della Convenzione a istituire come reato il prelievo, quando commesso intenzionalmente, di organi umani da un donatore in vita o deceduto nei seguenti casi:

- laddove il prelievo è effettuato senza il consenso libero, informato e specifico del donatore in vita o

deceduto o, nel caso in cui il donatore sia deceduto, senza un’autorizzazione al prelievo conforme al diritto interno (lett. a);

- laddove al donatore in vita o a una parte terza è stato offerto o corrisposto un profitto o un vantaggio

comparabile in cambio del prelievo di organi da un donatore in vita (lett. b) o deceduto (lett. c).

Il reato si considera già commesso se si verifica una della tre fattispecie. La definizione di «consenso» corrisponde a quella della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina e del Protocollo aggiuntivo relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana33.

L’articolo 4 paragrafo 1 lettera a della Convenzione rientra nelle seguenti disposizioni della legge sui trapianti e del Codice penale:

- l’articolo 8 della legge sui trapianti definisce la regola del consenso in senso lato per il prelievo di

organi, tessuti o cellule da una persona deceduta; chi viola queste prescrizioni commette un delitto secondo l’articolo 69 capoverso 1 lettera c. Gli articoli 12 e 13 della legge sui trapianti disciplinano le condizioni per il prelievo di organi, tessuti o cellule da persone viventi. Si presuppone quindi, oltre alla capacità di discernimento e alla maggiore età del donatore, anche l’informazione esauriente e il consenso dato liberamente e per scritto (art. 12 lett. a e b). Basandosi sull’informazione, il donatore vivente deve poter decidere liberamente senza pressioni. Il prelievo di organi, tessuti o cellule rappresenta un attacco all’integrità fisica del donatore. Questo attacco rientra nelle fattispecie di lesioni personali del Codice penale (art. 122 e 123 CP) nel caso in cui non vi sia un consenso legittimante ai sensi degli articoli 8 e 12 della legge sui trapianti.

- L’articolo 13 capoverso 1 della legge sui trapianti protegge in particolare le persone incapaci di

discernimento e i minorenni. Per queste persone il prelievo di organi, tessuti e cellule nell’ambito di una donazione da vivente è in linea di principio vietato (art. 13 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 69 cpv. 1 lett. f). Solo in casi eccezionali possono essere prelevati tessuti o cellule rigenerabili (art.13 cpv. 2 e 3).

- La legge sui trapianti contiene altre prescrizioni sul prelievo di organi, tessuti e cellule, la cui viola-

zione è punita di conseguenza: provvedimenti medici preparatori (art. 10 in combinato disposto con

33 Cfr. gli articoli 13, 14 e 17 del Protocollo aggiuntivo (RS 0.810.22) e gli articoli 5, 19 par. 2 e 20 della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina (RS 0.810.2).